IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; Visti gli articoli 3, comma 1, lettera c), 4 e 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992; Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il presente regolamento detta le norme di polizia veterinaria in materia di scambi intracomunitari, in prosieguo denominati scambi, e importazioni da Paesi terzi, in prosieguo denominate importazioni, di pollame e uova da cova. 2. Le norme del presente regolamento non si applicano al pollame destinato a mostre, concorsi o competizioni.