IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante delega al Governo ad emanare apposito decreto per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall'art. 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli "normale", "speciale" e "tecnico"; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, concernente norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernente norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. E' istituito il ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri. 2. Gli organici dei vari gradi, i numeri massimi, le modalita' ed i requisiti per l'avanzamento, le relative aliquote di valutazione e promozioni tabellari annue per gli ufficiali del ruolo di cui al comma 1 sono stabilite dalla tabella 1 allegata.
AVVERTENZE: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 2 della legge n. 217/1992 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche, degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri) e' il seguente: "Art. 2. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall'art. 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli "normale", "speciale" e "tecnico". Nell'esercizio della delega il Governo dovra' attenersi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere per l'istituzione del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente: 1) il numero massimo della consistenza nei gradi; 2) i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento; 3) le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado; b) prevedere per l'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente: 1) il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento; 2) le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado; c) prevedere l'istituzione del ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente, con le seguenti specialita': 1) informatica; 2) psicologia applicata; 3) investigazioni scientifiche; d) prevedere per il ruolo tecnico il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento, le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado; e) prevedere che all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi, il ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri - previsto dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 - non sia piu' alimentato e che gli ufficiali del predetto ruolo permangono in esso ad esaurimento, continuandosi ad applicare nei loro confronti le norme previste dalla legge istitutiva del citato ruolo. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".