IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre interventi in favore dei dipendenti delle imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali, al fine di fronteggiare la crisi occupazionale determinatasi a seguito dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del Mercato interno comunitario; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro, ad interim, delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. In conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del Mercato interno comunitario alla data del 1 gennaio 1993, ai lavoratori, dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, ivi compresi i centri di sdoganamento di cui all'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, gia' in servizio alla data del 1 gennaio 1992 e che, a causa degli eventi soprariportati, siano sospesi dal lavoro entro il 1993, e' corrisposta un'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' gli assegni familiari, ove spettanti. Per i lavoratori dipendenti dalle predette imprese lavoranti ad orario ridotto, la citata indennita' e' calcolata in misura proporzionale alle ore non lavorate. 2. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennita' di cui al comma 1 per un periodo non superiore ad un anno. 4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, per gli anni 1993 e 1994, al versamento di un contributo speciale pari a 1 punto percentuale e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonche' di un contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennita' di cui al comma 1. L'ammontare di tali contributi affluisce alla gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.