IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per i lavoratori del settore dell'amianto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 aprile 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992,  n.  257,
e' sostituito dal seguente: 
  " 8. Per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al  comma  1,
individuate dal CIPE ai sensi del comma  3,  anche  se  in  corso  di
dismissione o sottoposte a  procedure  fallimentari  o  fallite,  che
siano stati esposti all'amianto per  un  periodo  superiore  a  dieci
anni,  l'intero   periodo   lavorativo   soggetto   all'assicurazione
obbligatoria   contro    le    malattie    professionali    derivanti
dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai
fini del  conseguimento  delle  prestazioni  pensionistiche,  per  il
coefficiente di 1,5.". 
  2.  Al  maggiore  onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,
valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in  lire  37  miliardi
per  l'anno  1995,  si  provvede  mediante  parziale  utilizzo  delle
proiezioni, per gli anni medesimi,  dell'accantonamento  relativo  al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.