IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' talune indifferibili modifiche alla disciplina del soggiorno dei cittadini extracomunitari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Misure alternative alla detenzione 1. L'articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' cosi' modificato: a) nel comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: ", primo e secondo periodo"; sono altresi' soppresse le parole: "in relazione al luogo di detenzione del condannato"; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2- bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal procuratore nazionale antimafia, dal questore e dal direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato e' detenuto."; c) nel comma 3- bis sono soppresse le parole: "in relazione al luogo di detenzione o internamento"; d) dopo il comma 3- bis e' aggiunto il seguente: "3- ter. Alla concessione della liberazione anticipata e degli altri benefici di cui al comma 1 provvede il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede il giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'articolo 665 del codice di procedura penale. Il comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica e il questore di cui ai commi precedenti sono individuati in relazione al luogo in cui ha sede il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza.".