IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
urgenti in  materia  di  ordinamento  penitenziario,  nonche'  talune
indifferibili modifiche alla disciplina del soggiorno  dei  cittadini
extracomunitari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 aprile 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri
dell'interno e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                 Misure alternative alla detenzione 
 1. L'articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n.  354,  e'  cosi'
modificato: 
    a) nel comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: 
", primo e secondo periodo"; sono altresi' soppresse le  parole:  "in
relazione al luogo di detenzione del condannato"; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2- bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma  1,
terzo periodo, il  magistrato  di  sorveglianza  o  il  tribunale  di
sorveglianza   decide   acquisite   dettagliate   informazioni    dal
procuratore  nazionale  antimafia,  dal  questore  e  dal   direttore
dell'istituto penitenziario in cui il condannato e' detenuto."; 
    c) nel comma 3- bis sono soppresse le parole:  "in  relazione  al
luogo di detenzione o internamento"; 
    d) dopo il comma 3- bis e' aggiunto il seguente: 
  "3- ter. Alla concessione  della  liberazione  anticipata  e  degli
altri  benefici  di  cui  al  comma  1  provvede  il  magistrato   di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha  sede
il giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'articolo 665  del
codice di procedura penale. Il  comitato  provinciale  dell'ordine  e
della sicurezza pubblica e il questore di  cui  ai  commi  precedenti
sono individuati in relazione al luogo in cui ha sede  il  magistrato
di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza.".