IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  89,  100  e  107  del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modificazioni, recante norme  di  attuazione  dello
statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto  Adige in materia di
proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano  e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
  Vista  la legge 17 ottobre 1991, n. 335, concernente istituzione in
Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento;
  Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374,  recante  istituzione  del
giudice di pace;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme di attuazione,
prevista dall'art. 107, secondo comma, del citato testo unico;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 aprile 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  e  gli
affari regionali, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. E' istituito il ruolo locale della sezione distaccata in Bolzano
della corte di appello di Trento.
  2.  La  pianta  organica  dei  magistrati  e  quella  del personale
amministrativo dei  relativi  uffici  giudiziari  e'  indicato  nella
tabella 1 allegata al presente decreto.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Gli articoli 89, 100 e 107 del testo unico delle leggi
          sullo  statuto  speciale  per   il   Trentino-Alto   Adige,
          approvato con D.P.R. n.  670/1972, sono cosi' formulati:
             "Art.  89.  - Per la provincia di Bolzano sono istituiti
          ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi
          alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia.
          Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli
          uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra,  con  apposite
          norme.
             Il  comma  precedente  non  si  applica  per le carriere
          direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per  il
          personale   della   pubblica   sicurezza   e   per   quello
          amministrativo del Ministero della difesa.
             I posti dei ruoli, di cui al  primo  comma,  considerati
          per  amministrazione  e  per  carriera,  sono  riservati  a
          cittadini  appartenenti   a   ciascuno   dei   tre   gruppi
          linguistici,   in  rapporto  alla  consistenza  dei  gruppi
          stessi, quale risulta dalle dichiarazioni  di  appartenenza
          rese nel censimento ufficiale della popolazione.
             L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua
          tedesca  e  ladina  sara'  effettuata gradualmente, sino al
          raggiungimento delle quote  di  cui  al  comma  precedente,
          mediante  le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che
          per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
             Al  personale  dei  ruoli  di  cui  al  primo  comma  e'
          garantita  la  stabilita'  di  sede  nella  provincia,  con
          esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere
          per  le  quali  si  rendano  necessari  trasferimenti   per
          esigenze di servizio e per addestramento del personale.
             I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno,
          comunque,  contenuti  nella percentuale del dieci per cento
          dei posti da esso complessivamente occupati.
             Le   disposizioni   sulla   riserva    e    ripartizione
          proporzionale  tra  i gruppi linguistici italiano e tedesco
          dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono  estese
          al personale della magistratura giudicante e requirente. E'
          garantita  la  stabilita' di sede nella provincia stessa ai
          magistrati  appartenenti  al  gruppo  linguistico  tedesco,
          ferme   le   norme   dell'ordinamento   giudiziario   sulle
          incompatibilita'.Si  applicano  anche  al  personale  della
          magistratura  in  provincia  di  Bolzano  i  criteri per la
          attribuzione dei posti riservati  ai  cittadini  di  lingua
          tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo".
             "Art.  100.  -  I  cittadini  di  lingua  tedesca  della
          provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua
          nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli  organi  e
          uffici   della   pubblica   amministrazione  situati  nella
          provincia o aventi  competenza  regionale,  nonche'  con  i
          concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella
          provincia stessa.
             Nelle  adunanze  degli  organi collegiali della regione,
          della provincia di Bolzano e  degli  enti  locali  in  tale
          provincia  puo' essere usata la lingua italiana o la lingua
          tedesca.
             Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo
          comma usano nella corrispondenza e nei  rapporti  orali  la
          lingua del richiedente e rispondono nella lingua di cui gli
          atti  sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia
          avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua
          presunta del cittadino cui e' destinata.
             Salvo  i  casi previsti espressamente - e la regolazione
          con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due
          lingue negli atti destinati alla generalita' dei cittadini,
          negli atti individuali destinati ad uso  pubblico  e  negli
          atti  destinati  a  pluralita'  di uffici - e' riconosciuto
          negli altri casi  l'uso  disgiunto  dell'una  o  dell'altra
          delle  due  lingue.  Rimane  salvo  l'uso della sola lingua
          italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare".
             "Art. 107 - Con decreti legislativi saranno  emanate  le
          norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.
             In seno alla commisione di cui al  precedente  comma  e'
          istituita   una   speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza  della  provincia deve appartenere al gruppo
          linguistico italiano".