IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per fronteggiare la grave  situazione  occupazionale  ed
economica  determinatasi  nella  regione  Sardegna  a  seguito  della
dismissione programmata delle attivita' minerarie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 aprile 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per   le   funzioni   connesse   al   riordinamento   delle
partecipazioni statali, di concerto con  i  Ministri  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente,  del  tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al fine di fronteggiare la  situazione  di  crisi  economica  ed
occupazionale della regione Sardegna, e' autorizzata la realizzazione
di iniziative nel settore della ricerca mineraria di  base  ai  sensi
dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752,  come  modificato
dall'articolo 3 della legge  15  giugno  1984,  n.  246,  nonche'  la
realizzazione, sulla  base  delle  procedure  e  delle  modalita'  da
stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'ambiente, d'intesa con la ragione  Sardegna,  di  interventi  di
riabilitazione  ambientale  nei  bacini  minerari  caratterizzati  da
attivita' minerarie  dismesse  o  in  fase  di  dismissione;  per  le
predette finalita' e' autorizzata, rispettivamente, la spesa di  lire
1.900 milioni e di lire 28.000 milioni per l'anno 1993. 
  2. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto  si
provvede mediante corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in
conto residui dei capitoli di parte capitale iscritti  nella  rubrica
ottava dello stato  di  previsione  per  l'anno  1993  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per lo stesso  anno.
Le   predette   somme,   individuate   con   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro del tesoro, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio  anche  nel  conto  dei
residui.