IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare l'interruzione della radiodiffusione televisiva da parte di soggetti privati; Considerato che per le emittenti televisive locali sono in corso di istruttoria numerosi ricorsi in opposizione avverso il decreto di approvazione degli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione; Considerato, altresi', che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, e' in corso il complesso procedimento per l'emanazione di un apposito regolamento, previsto dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Entro il 30 giugno 1993 il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni predispone, per ciascun bacino di utenza, uno schema di graduatoria delle emittenti televisive in ambito locale, corredato dall'indicazione degli impianti, contemplati dal piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, che saranno destinati alle emittenti utilmente collocate. 2. Lo schema di graduatoria e' immediatamente trasmesso ad una commissione composta da esperti designati dalle associazioni di emittenti piu' rappresentative, nonche' dalle ragioni e dalle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano che, entro il 31 luglio 1993, formula eventuali osservazioni e proposte. La commissione e' coordinata da un esperto in materia di trasmissioni radioelettriche ed opera, per ciascun bacino di utenza, con la partecipazione degli esperti designati dalle rispettive regioni o province autonome. 3. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, sino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 novembre 1993.