IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  evitare
l'interruzione della radiodiffusione televisiva da parte di  soggetti
privati;
  Considerato che per le emittenti televisive locali sono in corso di
istruttoria  numerosi  ricorsi  in  opposizione avverso il decreto di
approvazione degli elenchi degli  aventi  titolo  al  rilascio  della
concessione;
  Considerato,  altresi',  che per le emittenti televisive nazionali,
che intendano  trasmettere  in  codice,  e'  in  corso  il  complesso
procedimento  per  l'emanazione  di un apposito regolamento, previsto
dal  decreto-legge  19  ottobre  1992,  n.   407,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 aprile 1993;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Entro  il  30  giugno  1993  il  Ministero  delle poste e delle
telecomunicazioni predispone,  per  ciascun  bacino  di  utenza,  uno
schema  di  graduatoria  delle emittenti televisive in ambito locale,
corredato dall'indicazione  degli  impianti,  contemplati  dal  piano
nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione
televisiva, che saranno destinati alle emittenti utilmente collocate.
  2.  Lo  schema  di  graduatoria  e' immediatamente trasmesso ad una
commissione composta  da  esperti  designati  dalle  associazioni  di
emittenti  piu'  rappresentative, nonche' dalle ragioni e dalle prov-
ince autonome di Trento e di Bolzano che, entro il  31  luglio  1993,
formula   eventuali   osservazioni  e  proposte.  La  commissione  e'
coordinata da un esperto in materia di  trasmissioni  radioelettriche
ed  opera,  per ciascun bacino di utenza, con la partecipazione degli
esperti designati dalle rispettive regioni o province autonome.
  3.  Il  termine  per  la  prosecuzione   dell'esercizio,   di   cui
all'articolo  32,  comma  1,  della  legge  6 agosto 1990, n. 223, e'
prorogato, per le emittenti  autorizzate  alla  prosecuzione  stessa,
sino  al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della
domanda e comunque non oltre il 30 novembre 1993.