IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali; Visto il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, recante norme per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari; Visto il regio decreto 15 ottobre 1931, con il quale e' stato approvato lo statuto dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, n. 1089; Vista la determinazione n. 3/92 con la quale la Corte dei conti relaziona al Parlamento sull'attivita' svolta dall'Istituto nel triennio 1988/1990 e nella quale suggerisce talune modifiche allo statuto di detto Istituto in relazione alla composizione e alla durata del consiglio di amministrazione, ai compiti e alla istituzione delle sedi periferiche; Ritenuta la necessita' di provvedere a quanto suggerito dalla Corte dei conti; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1993; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Compiti dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari 1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - L'Istituto nazionale per le conserve alimentari, istituito con regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, esercita i seguenti compiti: a) vigilanza presso gli stabilimenti di produzione e/o di confezionamento sull'applicazione delle norme che disciplinano la produzione delle conserve alimentari e di quelle che ne fissano i requisiti qualitativi nonche' di quelle concernenti la qualita' delle materie prime e/o dei semilavorati impiegati; b) accertamento merceologico delle conserve alimentari e loro classificazione secondo standards qualitativi stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie vigenti; c) controllo qualitativo sulle conserve alimentari destinate all'esportazione ove prescritto ovvero richiesto dalle aziende interessate; d) adempimento degli incarichi affidati dalle amministrazioni pubbliche in materia di conserve alimentari; e) raccolta ed elaborazione annuale dei dati statistici concernenti la produzione, il commercio, l'esportazione e l'importazione delle conserve alimentari; f) studio ed elaborazione di proposte atte allo sviluppo dell'industria delle conserve alimentari e del relativo commercio in collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate.".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si trascrive il testo dell'art. 12 del R.D.L. n. 501/1923, recante disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali: "Art. 12. - E' istituito, con sede in Roma, un istituto confederale delle conserve alimentari, a cui devono appartenere tutti i fabbricanti di conserve, che le destinano alla vendita e che ne producono una quantita' annua superiore ai cinque quintali". - Si trascrive il testo dell'art. 1 del R.D. n. 2126/1928, recante norme per il funzionamento dell'istituto nazionale per le conserve alimentari e della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari: "Art. 1. - L'istituto confederale dell'industria delle conserve alimentari, creato con R.D.L. 8 febbraio 1923, n. 501, assume la denominazione di 'Istituto nazionale per le conserve alimentari', con personalita' giuridica e sede in Roma". - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Note all'art. 1: - Per il titolo del D.P.R. n. 1260/1953 si veda nelle premesse. - Per il titolo del R.D.L. n. 501/1923 si veda nelle premesse.