IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito
dalla legge 17 aprile 1925,  n.  473,  concernente  disposizioni  per
l'industria  e  il  commercio delle conserve alimentari preparate con
sostanze vegetali;
  Visto il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, recante  norme  per
il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e
della   Stazione   sperimentale   per   l'industria   delle  conserve
alimentari;
  Visto il regio decreto 15 ottobre  1931,  con  il  quale  e'  stato
approvato   lo   statuto  dell'Istituto  nazionale  per  le  conserve
alimentari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre  1953,
n.   1260,   recante   modificazioni   all'ordinamento  dell'Istituto
nazionale per le conserve alimentari, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, n. 1089;
  Vista la determinazione n. 3/92 con la quale  la  Corte  dei  conti
relaziona  al  Parlamento  sull'attivita'  svolta  dall'Istituto  nel
triennio 1988/1990 e nella quale  suggerisce  talune  modifiche  allo
statuto  di  detto  Istituto  in  relazione  alla composizione e alla
durata  del  consiglio  di  amministrazione,  ai   compiti   e   alla
istituzione delle sedi periferiche;
  Ritenuta la necessita' di provvedere a quanto suggerito dalla Corte
dei conti;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 febbraio 1993;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  delle
finanze,  del  commercio  con  l'estero  e  dell'agricoltura  e delle
foreste;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
     Compiti dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari
  1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre
1953, n. 1260, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1.  -  L'Istituto  nazionale  per  le  conserve  alimentari,
istituito con regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, esercita i seguenti compiti:
    a)  vigilanza  presso  gli  stabilimenti  di  produzione  e/o  di
confezionamento sull'applicazione delle  norme  che  disciplinano  la
produzione  delle  conserve  alimentari  e di quelle che ne fissano i
requisiti qualitativi nonche' di quelle concernenti la qualita' delle
materie prime e/o dei semilavorati impiegati;
    b) accertamento merceologico delle  conserve  alimentari  e  loro
classificazione  secondo  standards qualitativi stabiliti dalle norme
nazionali e comunitarie vigenti;
    c)  controllo  qualitativo  sulle  conserve  alimentari destinate
all'esportazione  ove  prescritto  ovvero  richiesto  dalle   aziende
interessate;
    d)  adempimento  degli  incarichi  affidati dalle amministrazioni
pubbliche in materia di conserve alimentari;
    e)  raccolta  ed  elaborazione  annuale   dei   dati   statistici
concernenti   la   produzione,   il   commercio,   l'esportazione   e
l'importazione delle conserve alimentari;
    f)  studio  ed  elaborazione  di  proposte  atte  allo   sviluppo
dell'industria  delle conserve alimentari e del relativo commercio in
collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate.".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  12  del  R.D.L.  n.
          501/1923,   recante   disposizioni  per  l'industria  e  il
          commercio delle conserve alimentari preparate con  sostanze
          vegetali:
             "Art.  12. - E' istituito, con sede in Roma, un istituto
          confederale  delle  conserve  alimentari,  a   cui   devono
          appartenere   tutti  i  fabbricanti  di  conserve,  che  le
          destinano alla vendita e che  ne  producono  una  quantita'
          annua superiore ai cinque quintali".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1  del  R.D.  n.
          2126/1928, recante norme per il funzionamento dell'istituto
          nazionale per  le  conserve  alimentari  e  della  stazione
          sperimentale per l'industria delle conserve alimentari:
             "Art.  1.  - L'istituto confederale dell'industria delle
          conserve alimentari, creato con R.D.L. 8 febbraio 1923,  n.
          501,  assume la denominazione di 'Istituto nazionale per le
          conserve alimentari', con personalita' giuridica e sede  in
          Roma".
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
          Note all'art. 1:
             - Per il titolo del D.P.R. n. 1260/1953  si  veda  nelle
          premesse.
             -  Per  il  titolo  del R.D.L. n. 501/1923 si veda nelle
          premesse.