IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  rafforzare  gli
strumenti di garanzia della legittimita' dell'azione amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 maggio 1993; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro  e  del  bilancio  e
della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
               Sezioni regionali della Corte dei conti 
  1. In tutte le regioni sono istituite sezioni giurisdizionali della
Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio  regionale  e
con sede nel capoluogo di regione. 
  2. Nella regione Trentino-Alto Adige  sono  istituite  due  sezioni
giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano  nel  rispetto  della
normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e
con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale. 
  3. A tutte le sezioni si applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 2, 3, 5, 6, 9, 10 e 11 della legge 8 ottobre 1984,  n.  658.
Si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni di  cui
all'articolo 1, commi terzo e quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 
1034. 
  4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2,  ove  non
gia' costituite, vengono  insediate  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.   Entro   venti   giorni
dall'insediamento, sono trasmessi  a  ciascuna  sezione  regionale  i
fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono  chiamate  a
giudicare. 
  5. Contro le sentenze delle sezioni  giurisdizionali  regionali  in
materia di contabilita' pubblica e' ammesso  l'appello  alle  sezioni
giurisdizionali  centrali,  che  giudicano  con  cinque   magistrati.
L'appello e' proponibile nel termine di sessanta  giorni  decorrenti,
per il procuratore generale e per il procuratore regionale competente
per territorio,  dalla  pubblicazione  e,  per  il  convenuto,  dalla
notificazione della sentenza. 
  6. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui  conflitti
di competenza e sulle questioni di  massima  deferite  dalle  sezioni
giurisdizionali ordinarie centrali o regionali,  ovvero  a  richiesta
del procuratore generale. 
Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei  conti  o  da  un
presidente di sezione e giudicano con sette magistrati. Ad esse  sono
assegnati due presidenti  di  sezione  e  un  numero  di  consiglieri
determinato  dal  consiglio  di  presidenza  della  Corte  dei  conti
all'inizio dell'anno giudiziario. 
  7.  Dalla  data   di   insediamento   dell'ultima   delle   sezioni
giurisdizionali regionali, sono soppresse la  sezione  III  ordinaria
per le pensioni civili, la  sezione  IV  ordinaria  per  le  pensioni
militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le  pensioni
di  guerra.  Tali  sezioni   continuano   a   funzionare   ai   sensi
dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. In ogni  caso  a
decorrere dal 1 gennaio 1994 le predette sezioni sono soppresse  e  i
giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora
insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale  per
il Lazio. 
  8. Alle esigenze  di  magistrati  per  le  sezioni  giurisdizionali
regionali e per gli uffici  del  procuratore  regionale  provvede  il
consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione
su  domanda  degli  interessati.  Altri  magistrati  potranno  essere
assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore
a tre anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore  a  due
anni, alle occorrenze delle sezioni  e  delle  procure  regionali  si
provvede provvisoriamente, con magistrati assegnati anche  d'ufficio,
muniti di professionalita' specifica. 
  9. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e  delle
procure regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.