IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare gli strumenti di garanzia della legittimita' dell'azione amministrativa; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Sezioni regionali della Corte dei conti 1. In tutte le regioni sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione. 2. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale. 3. A tutte le sezioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9, 10 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi terzo e quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non gia' costituite, vengono insediate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare. 5. Contro le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali in materia di contabilita' pubblica e' ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con cinque magistrati. L'appello e' proponibile nel termine di sessanta giorni decorrenti, per il procuratore generale e per il procuratore regionale competente per territorio, dalla pubblicazione e, per il convenuto, dalla notificazione della sentenza. 6. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali ordinarie centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con sette magistrati. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario. 7. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali, sono soppresse la sezione III ordinaria per le pensioni civili, la sezione IV ordinaria per le pensioni militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. In ogni caso a decorrere dal 1 gennaio 1994 le predette sezioni sono soppresse e i giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale per il Lazio. 8. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali e per gli uffici del procuratore regionale provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a tre anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni e delle procure regionali si provvede provvisoriamente, con magistrati assegnati anche d'ufficio, muniti di professionalita' specifica. 9. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle procure regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.