IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con il quale e' stata istituita la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, comma 1; Visto l'art. 10, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, con cui sono stati aumentati di quattro unita' i posti di primo dirigente connessi alla funzione di direttore di divisione di cui alla tabella XV (Ministero del lavoro e della previdenza sociale), quadro A (Amministrazione centrale), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; Ritenuta l'esigenza di determinare la struttura organizzativa della Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro, con la sua articolazione in quattro divisioni; Sentito il consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nelle sedute del 21 marzo 1991 e del 13 giugno 1991; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 aprile 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Nell'ambito della Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro sono istituite quattro divisioni ripartite ciascuna nelle sezioni indicate all'art. 2. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 8 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e' il seguente: "Art. 8 (Osservatorio del mercato del lavoro). - 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro. Essa: a) programma ed organizza le rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attivita', nonche' sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle previsioni occupazionali, sulle dinamiche e sugli orientamenti della popolazione scolastica e universitaria, anche in rapporto alle analoghe rilevazioni promosse nell'ambito della CEE; b) coordina le indagini e le rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali; c) elabora stime, proiezioni e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro; d) pubblica e diffonde le informazioni sulle materie di cui alle lettere a), b) e c); e) svolge funzioni di segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego. 2. Presso la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro e' istituita una apposita commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduta dal presidente dell'ISTAT e composta dal direttore della Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro e da altri undici membri esperti designati rispettivamente dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro della pubblica istruzione, dal presidente dell'ISCO, dal presidente dell'ISFOL, dalla Banca d'Italia, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e, nel numero di due, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. La commissione e' incaricata di programmare la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, il suo affinamento e miglioramento e' di definire le linee di valutazione e interpretazione dei dati da esso forniti. 3. Per l'adempimento delle proprie funzioni la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni sulla base di convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le regioni interessate. 4. Il controllo ed il coordinamento delle metodologie di rilevazione a livello regionale sono affidati agli uffici regionali dell'ISTAT. 5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 31 luglio di ogni anno, redige un rapporto sulla manodopera utilizzando i dati e le analisi dell'osservatorio del mercato del lavoro. 6. Al fine di concorrere all'elaborazione e all'approntamento di studi o ricerche rientranti nelle proprie finalita' istituzionali, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e' autorizzato a stipulare, con istituti ed enti di ricerca, apposite convenzioni. 7. Per far fronte alle necessita' di personale derivanti dai compiti di cui al presente articolo l'ISTAT potra' richiedere il comando di personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche economici e da enti locali in possesso di professionalita' specifica, ovvero da formare entro un mese dal comando, nonche', in via eccezionale e per motivate esigenze, procedere all'assunzione di esperti di qualificata e riconosciuta competenza nel settore con contratti di diritto privato di durata non superiore a due anni". L'art. 10, comma 3, del D.L. 29 marzo 1991, n. 108 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, stabilisce che il comma 3 dell'art. 8 soprariportato si interpreta nel senso che per l'adempimento delle proprie funzioni la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni, nonche', ad integrazione di questi osservatori, di istituti ed enti di ricerca, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente con regioni, istituti ed enti interessati. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le matereie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il comma 4 dell'art. 10 del D.L. n. 108/1991, gia' citato, cosi' recita: "Per adeguare gli uffici centrali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai nuovi compiti derivanti dall'art. 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, istitutivo della Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro, e dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, concernente la regolamentazione del diritto di sciopero, i posti relativi alla qualifica di primo dirigente e alla funzione di direttore di divisione, di cui alla tabella XV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono aumentati di quattro unita'; sono corrispondentemente ridotti, di altrettante unita', i posti concernenti la qualifica di primo dirigente e la funzione di direttore di centro di emigrazione, di cui al quadro B della medesima tabella XV". - Il D.P.R. n. 748/1972 reca la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il quadro A della tabella XV annessa al predetto decreto riporta la dotazione organica dei dirigenti dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nel detto quadro sono previsti cinquantotto posti nella qualifica di primo dirigente connessi alla funzione di direttore di divisione.