IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare con apposite disposizioni il lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari, al fine di evitare il proliferare di situazioni irregolari e di assicurare agli immigrati effettive possibilita' di impiego; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari sociali e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale 1. Nella programmazione annuale dei flussi secondo l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono indicate le possibilita' di impiego per lavoratori stagionali extracomunitari, in considerazione delle disponibilita' accertate tramite i competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. 2. Hanno accesso a tali possibilita' i cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi con i quali l'Italia stipulera' apposite intese bilaterali di durata annuale, rinnovabili. In tali intese sarano stabiliti, in conformita' alle disposizioni legislative vigenti in materia, i requisiti necessari all'accesso, gli accertamenti riguardanti le particolari qualifiche professionali, nonche' altre disposizioni inerenti alle modalita' di accesso.