IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare con
apposite   disposizioni   il   lavoro   stagionale   dei    cittadini
extracomunitari, al fine di  evitare  il  proliferare  di  situazioni
irregolari e di assicurare agli immigrati effettive  possibilita'  di
impiego; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 giugno 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri per gli affari sociali  e  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno
e di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Lavoro  stagionale  dei  cittadini  extracomunitari  nel   territorio
                              nazionale 
  1. Nella programmazione annuale dei flussi  secondo  l'articolo  2,
comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono indicate  le
possibilita' di impiego per lavoratori stagionali extracomunitari, in
considerazione delle disponibilita' accertate  tramite  i  competenti
uffici provinciali del lavoro e della  massima  occupazione  e  delle
previsioni  annuali  di  fabbisogno  di  manodopera  formulate  dalle
commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con  i  datori
di lavoro e le organizzazioni  sindacali  per  i  settori  nei  quali
l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. 
  2. Hanno accesso a tali possibilita'  i  cittadini  extracomunitari
provenienti dai Paesi con i quali l'Italia stipulera' apposite intese
bilaterali di durata annuale,  rinnovabili.  In  tali  intese  sarano
stabiliti, in conformita' alle disposizioni  legislative  vigenti  in
materia,  i  requisiti  necessari   all'accesso,   gli   accertamenti
riguardanti le particolari qualifiche  professionali,  nonche'  altre
disposizioni inerenti alle modalita' di accesso.