IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che prevede la possibilita' di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, n. 207, con il quale l'obbligo della suddetta iscrizione e' stato esteso ai cantanti di musica leggera, ai presentatori ed ai disc-jockey; Considerato che gli animatori in strutture ricettive connesse all'attivita' turistica che organizzano giochi, gare e spettacoli a beneficio dei clienti delle strutture medesime svolgono attivita' ascrivibili al settore dello spettacolo; Ravvisata l'opportunita' di estendere ai predetti animatori l'obbligo dell'iscrizione all'ENPALS; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il numero 2) del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e' sostituito dal seguente: "2) attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attivita' turistica;".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Per il testo dell'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 si veda in nota all'art. 1. Nota all'art. 1: - L'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo) e' stato integrato, per quanto concerne l'elenco delle categorie obbligatoriamente iscritte all'ENPALS, di cui al primo comma dello stesso articolo, oltre al presente decreto, con le sottoelencate leggi e regolamenti: 1) D.P.R. 17 novembre 1971, riguardante gli sceneggiatori (G. U. 16 dicembre 1971, n. 317); 2) legge 14 giugno 1973, n. 366, riguardante i calciatori e gli allenatori di calcio (G. U. 9 luglio 1973, n. 173); 3) D.P.R. 7 agosto 1973, riguardante i dipendenti dalle case di noleggio e distribuzione films (G. U. 19 novembre 1973, n. 298); 4) D.P.R. 29 aprile 1980, riguardante dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi (G. U. 4 giugno 1980, n. 151); 5) legge 23 marzo 1981, n. 91, riguardante gli sportivi professionisti (G. U. 27 marzo 1981, n. 86); 6) D.P.R. 15 ottobre 1981, n. 796, riguardante le maestranze e gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese che svolgono attivita' radiofonica e televisiva (G. U. 2 gennaio 1982, n. 1); 7) D.P.R. 19 gennaio 1983, n. 90, riguardante organizzatori generali delle imprese di produzione cinematografica (G. U. 5 aprile 1983, n. 92); 8) D.P.R. 1 agosto 1983, n. 669, riguardante i prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi (G. U. 1 dicembre 1983, n. 338); 9) D.P.R. 22 luglio 1986, n. 1006, riguardante i prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse presso i cinodromi e presso le sale da corsa e le agenzie ippiche (G. U. 12 febbraio 1987, n. 35); 10) D.P.R. 19 marzo 1987, n. 203, riguardante, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda (G. U. 25 maggio 1987, n. 119); 11) D.P.R. 19 marzo 1987, n. 207, riguardante i cantanti di musica leggera, presentatori e disc-jockey (G. U. 26 maggio 1987, n. 120. Si trascrive di seguito il testo del predetto art. 3, coordinato con tutte le modifiche sopraindicate, riportando in corsivo quelle introdotte con il decreto qui pubblicato: "Art. 3. - Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie, di qualsiasi nazionalita': 1) artisti lirici; 2) attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc- jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attivita' turistica; 3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; 4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi; 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; 6) direttori di scena e di doppiaggio; 7) direttori d'orchestra e sostituti; 8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti; 9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda; 10) amministratori di formazioni artistiche; 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radiotelevisive; 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici; 14) truccatori e parrucchieri; 15) macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri; 16) sarti; 17) pittori, stuccatori e formatori; 18) artieri ippici; 19) operatori di cabine, di sale cinematografiche; 20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati; 21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e i cinodromi, nonche' presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; 22) calciatori ed allenatori di calcio e sportivi professionisti; 23) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films. Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'obbligo della iscrizione all'Ente potra' essere esteso ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal precedente comma. Il consiglio di amministrazione puo' dichiarare esclusi dall'obbligo dell'iscrizione all'Ente, limitatamente all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alle categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente attivita', alla iscrizione presso altro ente".