IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327;
  Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del
volo da diporto o sportivo;
  Visti  i  decreti  del  Ministro dei trasporti in data 27 settembre
1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985,
e in data 19 novembre 1991, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
304  del  30  dicembre  1991, di modifica ed integrazione alla citata
legge n.  106  del  1985,  e  concernenti  le  caratteristiche  degli
apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n.
484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 25 giugno 1992;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 16 aprile 1993;
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
5 agosto 1988, n. 404, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2  (Obbligo  del  casco protettivo). - 1. Durante il volo e'
obbligatorio indossare un casco protettivo di  tipo  rigido  adeguato
all'attivita'.".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
          Nota all'art. 1:
             - L'art. 2 del D.P.R.  5  agosto  1988,  n.  404,  cosi'
          recitava:
             "Art.  2 (Obbligo del casco protettivo). - 1. Durante il
          volo e' obbligatorio indossare il casco protettivo di  tipo
          rigido.   Tale   tipo   di   casco   deve  rispondere  alle
          caratteristiche  ed  essere  omologato  con  le   modalita'
          stabilite  dall'allegato  1  al  decreto  del  Ministro dei
          trasporti in data 18 marzo 1986, pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986,
          come  integrato  dai decreti ministeriali in data 13 aprile
          1987, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del  5
          maggio  1987, e in data 19 ottobre 1987, n. 438, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1987.
             2. Si considerano omologati i  caschi  che  riportano  i
          marchi  indicati,  rispettivamente,  nell'art.  2,  secondo
          comma, e nell'art. 1 dei decreti del Ministro dei trasporti
          in data 18 marzo 1986 e in data 4 luglio  1986,  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 1986".