La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Natura della societa' concessionaria 1. La societa' cui e' affidato mediante concessione il servizio pubblico radiotelevisivo ha la natura di societa' per azioni; essa e' soggetta alla disciplina delle societa' di interesse nazionale di cui all'articolo 2461 del codice civile.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - L'art. 2461 del codice civile stabilisce che le disposizioni sulle societa' per azioni si applichino anche alle societa' per azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali societa' una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilita' delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.