IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   evitare
l'interruzione della radiodiffusione televisiva da parte di  soggetti
privati; 
  Considerato che per le emittenti televisive locali sono in corso di
istruttoria numerosi ricorsi in opposizione  avverso  il  decreto  di
approvazione degli elenchi degli  aventi  titolo  al  rilascio  della
concessione; 
  Considerato, altresi', che per le emittenti  televisive  nazionali,
che intendano  trasmettere  in  codice,  e'  in  corso  il  complesso
procedimento per l'emanazione di un  apposito  regolamento,  previsto
dal  decreto-legge  19  ottobre  1992,  n.   407,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 giugno 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; 
                              E M A N A 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  rilascia,  ai
soggetti autorizzati dall'articolo 32 della legge 6 agosto  1990,  n.
223, a proseguire nell'esercizio di impianti per  la  radiodiffusione
televisiva, le relative concessioni, valide fino alla  revisione  del
piano  nazionale  di  assegnazione  delle   radiofrequenze   per   la
radiodiffusione e comunque per un periodo non superiore a  tre  anni,
purche' in possesso, alla data del rilascio, dei  requisiti  previsti
dall'articolo  16,  commi  7,  8,  10,  11,  12,  13,  14  e  15,   e
dell'articolo 17, commi 1 e 2, della citata legge n.  223  del  1990.
Coloro che ottengono le concessioni, ai sensi del presente  comma,  e
coloro  che  hanno  gia'  ottenuto  concessioni  o  autorizzazioni  a
ripetere  programmi  televisivi  esteri,  possono  operare  con   gli
impianti di  radiodiffusione  televisiva  e  con  i  collegamenti  di
telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32, comma  3,  della
citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente modificati,  ai  sensi
dell'articolo  32,  comma  2,  della  medesima  legge,  dallo  stesso
esercente  o  da  altro  soggetto  dal  quale  l'esercente  li  abbia
acquisiti. 
  2. Gli atti preparatori delle  concessioni  sono  trasmessi  a  una
commissione composta  da  esperti  designati  dalle  associazioni  di
emittenti piu' rappresentative, nonche' dalle regioni e  dalle  prov-
ince  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che  formula   eventuali
osservazioni e proposte. La commissione e' coordinata da  un  esperto
in materia di trasmissioni  radioelettriche  ed  opera,  per  ciascun
bacino di utenza, con la partecipazione degli esperti designati dalle
rispettive regioni o province autonome. 
  3.  Il  termine  per  la  prosecuzione   dell'esercizio,   di   cui
all'articolo 32, comma 1, della legge  6  agosto  1990,  n.  223,  e'
prorogato, per le emittenti  autorizzate  alla  prosecuzione  stessa,
sino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione  della
domanda e comunque non oltre il 30 novembre 1993.