IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare l'interruzione della radiodiffusione televisiva da parte di soggetti privati; Considerato che per le emittenti televisive locali sono in corso di istruttoria numerosi ricorsi in opposizione avverso il decreto di approvazione degli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione; Considerato, altresi', che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, e' in corso il complesso procedimento per l'emanazione di un apposito regolamento, previsto dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia, ai soggetti autorizzati dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva, le relative concessioni, valide fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione e comunque per un periodo non superiore a tre anni, purche' in possesso, alla data del rilascio, dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, e dell'articolo 17, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1990. Coloro che ottengono le concessioni, ai sensi del presente comma, e coloro che hanno gia' ottenuto concessioni o autorizzazioni a ripetere programmi televisivi esteri, possono operare con gli impianti di radiodiffusione televisiva e con i collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente modificati, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti. 2. Gli atti preparatori delle concessioni sono trasmessi a una commissione composta da esperti designati dalle associazioni di emittenti piu' rappresentative, nonche' dalle regioni e dalle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano, che formula eventuali osservazioni e proposte. La commissione e' coordinata da un esperto in materia di trasmissioni radioelettriche ed opera, per ciascun bacino di utenza, con la partecipazione degli esperti designati dalle rispettive regioni o province autonome. 3. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, sino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 novembre 1993.