IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 78 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative in tema di avanzamento degli ufficiali; Ritenuta la necessita' di apportare modifiche alle modalita' di corresponsione degli emolumenti arretrati al personale di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1994.