IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 78 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in  materia  di  differimento  di  termini  previsti  da
disposizioni legislative in tema di avanzamento degli ufficiali; 
  Ritenuta la necessita' di apportare  modifiche  alle  modalita'  di
corresponsione degli emolumenti arretrati  al  personale  di  cui  al
decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 marzo 1992, n. 216; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 luglio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri  dell'interno,  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze,
di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le disposizioni di cui ai commi 2  e  3  dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono ulteriormente prorogate fino  al
31 dicembre 1994.