IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica; Considerato che il termine assegnato ai Paesi membri per designare l'organismo nazionale competente e' scaduto da oltre otto mesi; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di predisporre i mezzi finanziari per l'attuazione del regolamento medesimo in sede nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Le somme derivanti dai diritti di concessione d'uso del marchio CEE di qualita' ecologica, di cui al regolamento n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per far fronte alle esigenze organizzative e funzionali dell'organismo competente da istituire ai sensi del medesimo regolamento, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti. 2. Per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali dell'organismo di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui del capitolo 1557 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del medesimo stato di previsione, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Le somme non utilizzate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri e le modalita' per l'attuazione del presente articolo, ivi compreso l'utilizzo delle somme di cui ai commi 1 e 2. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.