IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  89,  100  e  107  del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive  modificazioni,  concernente  norme  di  attuazione
dello  statuto  speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia
di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano
e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
  Sentita la  commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione
prevista dall'art. 107, comma secondo, del citato testo unico;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 giugno 1993;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie e gli
affari  regionali,  di  concerto  con  i  Ministri  per  la  funzione
pubblica,  di  grazia  e  giustizia, delle finanze, del tesoro, delle
poste e delle telecomunicazioni, per i beni culturali  e  ambientali,
del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Le tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
e 15, allegate al presente decreto,  sostituiscono,  rispettivamente,
le tabelle organiche dei seguenti uffici statali siti nella provincia
di Bolzano:
   Archivio  di  Stato  -  tabella  n.  1  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521;
   Ufficio provinciale del lavoro - tabella  n.  13/  B  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
   Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni: Azienda di
Stato per i servizi telefonici - tabella n. 1 allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;
   Amministrazione delle poste e delle  telecomunicazioni:  personale
uffici  ordinari  -  tabella  n. 2 allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;
   Amministrazione delle poste e delle  telecomunicazioni:  personale
uffici locali - tabella n. 3 allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;
   Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma
di  Bolzano  -  tabella  B  allegata  al decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 1984, n. 426;
   Intendenza di finanza - tabella  n.  3  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
   Ufficio  tecnico  erariale  - tabella n. 4 allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
   Dipartimento  delle  dogane   e   imposte   indirette:   direzione
compartimentale  delle  dogane di Bolzano; circoscrizioni doganali di
Bolzano e Fortezza; ufficio tecnico di finanza di Trento - sezione di
Bolzano e relative zone di verificazione - tabelle n. 2/ A e n. 2/  B
allegate  al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977,
n. 846;
   Amministrazione  periferica  delle tasse e delle imposte indirette
sugli affari - tabella n. 6 allegata al decreto del Presidente  della
Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,  parzialmente  modificata dal
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 848;
   Amministrazione periferica delle imposte dirette - tabelle n. 7  e
8 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
   Archivio  notarile distrettuale - tabella n. 9 allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
   Ragioneria provinciale dello Stato -  tabella  n.  5  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521;
   Casa  circondariale  di Bolzano - tabella n. 2 allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 217;
   Azienda nazionale autonoma delle  strade  -  sezione  staccata  di
Bolzano  -  tabella n. 3 allegata al decreto legislativo 28 settembre
1990, n. 284.
  2. Le modifiche di cui al comma 1  non  determinano  aumento  degli
organici complessivi nazionali.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             - Gli articoli 89, 100 e 107 del testo unico delle leggi
          sullo   statuto   speciale   per  il  Trentino-Alto  Adige,
          approvato con D.P.R. n.  6710/1972, sono cosi' formulati:
             "Art. 89. - Per la provincia di Bolzano  sono  istituiti
          ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi
          alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia.
          Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli
          uffici  stessi,  quali stabiliti, ove occorra, con apposite
          norme.
             Il comma precedente  non  si  applica  per  le  carriere
          direttive  dell'amministrazione civile dell'interno, per il
          personale   della   pubblica   sicurezza   e   per   quello
          amministrativo del Ministero della difesa.
             I  posti  dei  ruoli, di cui al primo comma, considerati
          per  amministrazione  e  per  carriera,  sono  riservati  a
          cittadini   appartenenti   a   ciascuno   dei   tre  gruppi
          linguistici,  in  rapporto  alla  consistenza  dei   gruppi
          stessi,  quale  risulta dalle dichiarazioni di appartenenza
          rese nel censimento ufficiale della popolazione.
             L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua
          tedesca  e  ladina  sara'  effettuata gradualmente, sino al
          raggiungimento delle quote  di  cui  al  comma  precedente,
          mediante  le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che
          per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
             Al  personale  dei  ruoli  di  cui  al  primo  comma  e'
          garantita  la  stabilita'  di  sede  nella  provincia,  con
          esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere
          per  le  quali  si  rendano  necessari  trasferimenti   per
          esigenze di servizio e per addestramento del personale.
             I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno,
          comunque,  contenuti  nella percentuale del dieci per cento
          dei posti da esso complessivamente occupati.
             Le   disposizioni   sulla   riserva    e    ripartizione
          proporzionale  tra  i gruppi linguistici italiano e tedesco
          dei posti esistenti nella provinca di Bolzano  sono  estese
          al personale della magistratura giudicante e requirente. E'
          garantita  la  stabilita' di sede nella provincia stessa ai
          magistrati  appartenenti  al  gruppo  linguistico  tedesco,
          ferme   le   norme   dell'ordinamento   giudiziario   sulle
          incompatibilita'.Si  applicano  anche  al  personale  della
          magistratura  in  provincia  di  Bolzano  i  criteri per la
          attribuzione dei posti riservati  ai  cittadini  di  lingua
          tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo".
             "Art.  100.  -  I  cittadini  di  lingua  tedesca  della
          provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua
          nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli  organi  e
          uffici   della   pubblica   amministrazione  situati  nella
          provincia o aventi  competenza  regionale,  nonche'  con  i
          concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella
          provincia stessa.
             Nelle  adunanze  degli  organi collegiali della regione,
          della provincia di Bolzano e  degli  enti  locali  in  tale
          provincia  puo' essere usata la lingua italiana o la lingua
          tedesca.
             Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo
          comma usano nella corrispondenza e nei  rapporti  orali  la
          lingua del richiedente e rispondono nella lingua di cui gli
          atti  sono stati avviati da altro organo o ufficio: ove sia
          avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua
          presunta del cittadino cui e' destinata.
             Salvo i casi previsti espressamente - e  la  regolazione
          con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due
          lingue negli atti destinati alla generalita' dei cittadini,
          negli  atti  individuali  destinati ad uso pubblico e negli
          atti destinati a pluralita' di  uffici  -  e'  riconosciuto
          negli  altri  casi  l'uso  disgiunto  dell'una o dell'altra
          delle due lingue. Rimane  salvo  l'uso  della  sola  lingua
          italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare".
             "Art.  107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due  del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.
             In seno alla commissione di cui al precedente  comma  e'
          istituita   una   speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza  della  provincia deve appartenere al gruppo
          linguistico italiano".
 
          Note all'art. 1:
             - Il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 304 del 15 novembre 1976.
             -  Il  D.P.R.  19  novembre  1987, n. 521, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1987.
             - Il D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982.
             -  Il  D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 217 dell'8 agosto 1984.
             - Il D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 323 del 26 novembre 1977.
             - Il D.Lgs. 28 settembre 1990,  n.  284,  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  238  dell'11 ottobre 1990 e
          ripubblicato nel supplemento ordinario del 4  giugno  1991,
          n. 129.