IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 89, 100 e 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, comma secondo, del citato testo unico; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni, per i beni culturali e ambientali, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Le tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, allegate al presente decreto, sostituiscono, rispettivamente, le tabelle organiche dei seguenti uffici statali siti nella provincia di Bolzano: Archivio di Stato - tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521; Ufficio provinciale del lavoro - tabella n. 13/ B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: Azienda di Stato per i servizi telefonici - tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327; Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: personale uffici ordinari - tabella n. 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327; Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: personale uffici locali - tabella n. 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327; Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Bolzano - tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426; Intendenza di finanza - tabella n. 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Ufficio tecnico erariale - tabella n. 4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Dipartimento delle dogane e imposte indirette: direzione compartimentale delle dogane di Bolzano; circoscrizioni doganali di Bolzano e Fortezza; ufficio tecnico di finanza di Trento - sezione di Bolzano e relative zone di verificazione - tabelle n. 2/ A e n. 2/ B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846; Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - tabella n. 6 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, parzialmente modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 848; Amministrazione periferica delle imposte dirette - tabelle n. 7 e 8 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Archivio notarile distrettuale - tabella n. 9 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Ragioneria provinciale dello Stato - tabella n. 5 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521; Casa circondariale di Bolzano - tabella n. 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 217; Azienda nazionale autonoma delle strade - sezione staccata di Bolzano - tabella n. 3 allegata al decreto legislativo 28 settembre 1990, n. 284. 2. Le modifiche di cui al comma 1 non determinano aumento degli organici complessivi nazionali. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Gli articoli 89, 100 e 107 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 6710/1972, sono cosi' formulati: "Art. 89. - Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme. Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa. I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione. L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sara' effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli. Al personale dei ruoli di cui al primo comma e' garantita la stabilita' di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale. I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati. Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provinca di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. E' garantita la stabilita' di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilita'.Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo". "Art. 100. - I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonche' con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa. Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia puo' essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca. Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua di cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio: ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui e' destinata. Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalita' dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralita' di uffici - e' riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare". "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".
Note all'art. 1: - Il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 15 novembre 1976. - Il D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1987. - Il D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982. - Il D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 dell'8 agosto 1984. - Il D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 26 novembre 1977. - Il D.Lgs. 28 settembre 1990, n. 284, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 1990 e ripubblicato nel supplemento ordinario del 4 giugno 1991, n. 129.