IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge  1   aprile  1981,  n.  121,  concernente  il  nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337,  recante  l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica,  ed  in  particolare
l'art.  16,  primo comma, ai sensi del quale la nomina alla qualifica
iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue, nel  limite  del
60% dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando,
mediante  concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di
un successivo corso di formazione tecnico-professionale della  durata
di  sei mesi, al quale sono ammessi a partecipare gli appartenenti ai
ruoli degli operatori e collaboratori tecnici  che  abbiano  compiuto
almeno quattro anni di complessivo servizio effettivo;
  Ritenuto  di  dover  regolamentare  le  modalita' di svolgimento di
detto concorso;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1985 e 29 settembre 1988;
  Sentito il parere  delle  organizzazioni  sindacali  del  personale
della Polizia di Stato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 28 gennaio 1993;
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto
1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          Bando di concorso
  1. Il concorso interno di cui all'art. 16, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,  e'  indetto  con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  pubblicare  sul Bollettino
ufficiale del personale.
  2. Il bando del concorso di cui al comma 1  del  presente  articolo
deve indicare:
    a) il numero dei posti messi a concorso;
    b) i requisiti richiesti per la partecipazione allo stesso;
    c) i programmi e il diario delle prove d'esame;
    d) ogni altra precisazione e notizia utile.
  3.  I  requisiti  di  cui  al  punto b) del precedente comma devono
essere posseduti alla data di pubblicazione del bando che  indice  il
concorso.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota al titolo:
             -  L'art.  16  del  D.P.R.  n. 337/1982 (Ordinamento del
          personale della Polizia  di  Stato  che  espleta  attivita'
          tecnico-scientifica o tecnica) e' cosi' formulato:
             "Art.  16  (Nomina a vice revisore tecnico). - La nomina
          alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori  tecnici  si
          consegue:
               a)  nel  limite  del  60%  dei posti disponibili nella
          qualifica stessa alla data  del  bando,  mediante  concorso
          interno  per  esame  teorico-pratico  e  superamento  di un
          successivo corso di formazione tecnico-professionale, della
          durata di sei mesi, presso uno degli istituti di istruzione
          di cui al n. 5 dell'art. 60 della legge 1  aprile 1981,  n.
          121.  Al  concorso  sono  ammessi gli appartenenti ai ruoli
          degli operatori tecnici e  dei  collaboratori  tecnici  che
          abbiano   compiuto   almeno  quattro  anni  di  complessivo
          servizio effettivo. La qualifica di vice  revisore  tecnico
          viene   conferita   secondo  l'ordine  di  graduatoria  del
          concorso, ai candidati  giudicati  idonei  al  termine  del
          corso.
            Il  personale  ammesso a ripetere il corso per infermita'
          contratta  a  causa  delle  esercitazioni  pratiche   viene
          promosso   con   la  stessa  decorrenza,  ai  soli  effetti
          giuridici, attribuita agli idonei del corso  dal  quale  e'
          stato  dimesso,  e  nella stessa graduatoria si colloca nel
          posto che gli sarebbe spettato, qualora  avesse  portato  a
          compimento il predetto corso;
               b)  nel  limite del restante 40% dei posti disponibili
          nella  qualifica  stessa  alla  data  del  bando,  mediante
          concorso  pubblico  per  esame  teorico-pratico,  al  quale
          possono partecipare i cittadini italiani  in  possesso  dei
          requisiti   generali  per  la  partecipazione  ai  pubblici
          concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno
          triennale  conseguito  presso  un  istituto   statale,   o,
          comunque,  riconosciuto  dallo  Stato. Il bando di concorso
          deve  contenere  la  ripartizione  dei  posti   disponibili
          secondo  le  mansioni  indicate  nel  decreto  ministeriale
          previsto dall'art. 1, e la  correlativa  indicazione  degli
          specifici  titoli di studio richiesti per la partecipazione
          al concorso".
          Nota alle premesse:
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoporsi
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 337/1982 si
          veda in nota al titolo.