IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le
aree industriali svantaggiate; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 luglio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991,  n.
214, relativo allo sgravio contributivo di cui  all'articolo  59  del
testo unico delle leggi sugli interventi nel  Mezzogiorno,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,  e'
differito fino a tutto il periodo di paga in  corso  al  30  novembre
1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi  primo
e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 7,50 per cento,
previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22  marzo  1993,
n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, alla misura del
6 per cento. Si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  6,
commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989,  n.  338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. Per i nuovi assunti dal 1 giugno 1993 al 30  novembre  1993,  ad
incremento delle unita' effettivamente  occupate  alla  data  del  30
novembre  1992,  nelle  aziende  industriali  operanti  nei   settori
indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di  cui  all'articolo  59,
comma primo, del testo unico di cui al comma 1 e' concesso in  misura
totale dei contributi posti a carico dei  datori  di  lavoro,  dovuti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di  un
anno  dalla  data  di  assunzione  del   singolo   lavoratore   sulle
retribuzioni assoggettate  a  contribuzioni  per  il  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti. 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi  1  e  2
trovano applicazione i commi 4 e 8 del decreto-legge 22  marzo  1993,
n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151. 
  4. Entro la data del 31 luglio 1993 i datori di lavoro sono  tenuti
a   provvedere   all'adeguamento   dei   pagamenti   dei   contributi
previdenziali afferenti al mese di giugno 1993  in  conseguenza  alle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
  5. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la  spesa
di lire 3.052 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede
mediante parziale utilizzo delle  proiezioni  per  il  medesimo  anno
dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per  lire  2.355
miliardi e dell'accantonamento relativo al  Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale per lire 697 miliardi, iscritti, ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, rispettivamente, al capitolo 9001 ed al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1993.