IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato che,  in  esito  al  referendum  popolare,  sono  state
abrogare le disposizioni che affidavano alle unita' sanitarie  locali
i controlli in materia ambientale; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per evitare  soluzione  di  continuita'  in  materia  di
controlli ambientali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 agosto 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione  economica,  della  sanita',  per  la
funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche  comunitarie
e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
          Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente 
  1. E' istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA). L'ANPA, dotata  di  personalita'  giuridica  e  di  autonomia
amministrativa, contabile e finanziaria, svolge in  collegamento  con
l'Agenzia europea per l'ambiente,  attivita'  tecnico-scientifica  di
ausilio del Ministero dell'ambiente  e  delle  altre  amministrazioni
pubbliche in  materia  di  tutela  dall'inquinamento  dell'atmosfera,
delle acque e del suolo di cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno  1993,  n.  177.  L'ANPA  e'
sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e al  controllo
successivo  della  Corte  dei  conti  e  si  avvale  del   patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato. 
  2. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ANPA, ivi  inclusa  la
tabella di equiparazione tra le posizioni  funzionali  del  personale
rivestite  presso  le  amministrazioni  di   provenienza   e   quelle
dell'istituendo  organismo,   sono   disciplinati   con   regolamento
adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge  23  agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con
i Ministri  del  tesoro  e  per  la  funzione  pubblica,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano. 
  3.  La  dotazione  organica  dell'ANPA  deve  contenere   i   posti
strettamente indispensabili alla  svolgimento  dei  compiti  tecnico-
scientifici dell'Agenzia. Alla copertura dei posti in organico l'ANPA
provvede mediante concorsi pubblici. Nella fase di  prima  attuazione
del presente decreto il  Ministro  dell'ambiente,  in  conferenza  di
servizi  con  i  Ministri  interessati,   provvede   anche   mediante
inquadramento  a  domanda  di  personale  con  trattamenti  economici
similari dell'Ente per le nuove tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente
(ENEA),  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS),  dell'Istituto
superiore per la prevenzione e  la  sicurezza  del  lavoro  (ISPESL),
delle Unita'  sanitarie  locali  (USL)  e  di  altre  amministrazioni
pubbliche,  intendendosi  corrispondentemente  ridotte  le   relative
dotazioni organiche. In attesa dell'attuazione delle disposizioni  di
cui all'articolo 45, comma 3,  del  decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, al personale inquadrato nei ruoli organici dell'ANPA, ai
sensi  del  presente  comma,  compete  il  trattamento  giuridico  ed
economico  spettante  presso  gli  enti  e  le   amministrazioni   di
provenienza. Il relativo onere e' a carico degli enti di provenienza. 
Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta e di intesa  con  le
amministrazioni competenti, sono disciplinati i conseguenti  rapporti
finanziari, nonche',  ove  del  caso,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  4. In sede di prima applicazione per l'anno 1993, l'ANPA si  avvale
dell'ausilio  dei   servizi   e   delle   strutture   del   Ministero
dell'ambiente. Lo Stato concorre al funzionamento  dell'ANPA  con  un
contributo di lire 5.250 milioni per l'anno  1994  e  di  lire  9.650
milioni annui a decorrere dal 1995. Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e
1995 dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.