IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che, in esito al referendum popolare, e' stata abrogata la legge istitutiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale, nonche' per l'istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Attribuzione delle funzioni del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste 1. Sono di competenza delle regioni le funzioni del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con l'esclusione di quelle di cui agli articoli 2 e 3. 2. Con apposite norme di attuazione, nel rispetto dei relativi statuti, sono trasferiti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni e competenze di cui al comma 1, nonche' il personale di cui all'articolo 4, comma 4.