IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato che, in esito al referendum popolare, e' stata abrogata
la legge istitutiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per  il  riordinamento  delle  competenze  regionali  e
statali in materia agricola e forestale,  nonche'  per  l'istituzione
del  Ministero  per  il  coordinamento  delle   politiche   agricole,
alimentari e forestali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 agosto 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri
del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione   economica,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e per
il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Attribuzione delle funzioni del soppresso Ministero  dell'agricoltura
                           e delle foreste 
  1. Sono di competenza  delle  regioni  le  funzioni  del  soppresso
Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste,  con  l'esclusione  di
quelle di cui agli articoli 2 e 3. 
  2. Con apposite norme di  attuazione,  nel  rispetto  dei  relativi
statuti, sono trasferiti alle regioni  a  statuto  speciale  ed  alle
province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni e competenze  di
cui al comma 1, nonche' il personale di cui all'articolo 4, comma 4.