IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  di  riservare  denominazioni  legali   ai
prodotti  da  forno  indicati  nell'art.  9, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1992, n. 109;
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera c), della legge 23  agosto  1988,
n. 400;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato, espressi nell'adunanza
generale del 6 dicembre 1990 e del 28 gennaio 1993;
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 6 novembre 1991 e dell'11 giugno 1993;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                           C r a c k e r s
  1. La denominazione "crackers" e' riservata ai  prodotti  da  forno
ottenuti  dalla  cottura rapida di uno o piu' impasti anche lievitati
di uno o piu' sfarinati di cereali, anche integrali, con acqua e  con
l'eventuale  aggiunta  di  sale,  di  zuccheri, olii e grassi, malto,
prodotti maltati, crusca  alimentare  e  altri  ingredienti,  nonche'
aromi e additivi consentiti.
  2.  I  crackers  sono  ottenuti per stampaggio ed il loro tenore di
umidita' non puo' essere  superiore  al  7  per  cento  in  peso  del
prodotto  finito,  con una tolleranza media del 2 per cento in valore
assoluto.
          AVVERTENZA:
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 9 del D.P.R.
          n.    109/1992  (Attuazione  delle  direttive  89/395/CEE e
          89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione  e
          la  pubblicita'  dei  prodotti alimentari): "6. Nel caso di
          imballaggi  preconfezionati,  costituiti  da  due  o   piu'
          preimballaggi  individuali  che non sono considerati unita'
          di  vendita,  l'indicazione  della  quantita'  e'   fornita
          menzionando  la  quantita'  totale  ed il numero totale dei
          preimballaggi individuali.  Tuttavia,  per  i  prodotti  da
          forno,  quali fette biscottate, crakers, biscotti, prodotti
          lievitati monodose, e per i prodotti a base di zucchero  e'
          sufficiente l'indicazione della quantita' totale".
            -  Il  comma  1,  lettera c), dell'art. 17 della legge n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri)
          prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere  del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
          novanta giorni  dalla  richiesta,  possano  essere  emanati
          regolamenti  per  le materie in cui manchi la disciplina da
          parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che
          non  si tratti di materie comunque riservate alla legge. Il
          comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli  anzidetti
          regolamenti    debbano    recare    la   denominazione   di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.