IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  5  ottobre  1991,  n. 317, recante interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
  Visto in particolare il capo IV della predetta legge concernente  i
consorzi e le societa' consortili tra le piccole imprese;
  Visto  l'art.  22,  comma  5,  della  medesima  legge  che  prevede
l'emanazione di un decreto  per  la  determinazione  delle  norme  di
attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 30 novembre 1992;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 20 gennaio 1993;
  Vista  la  sentenza  n.  427  del 23 ottobre-10 novembre 1992 della
Corte costituzionale (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  48  del
18  novembre  1992) con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 21, comma 5, della legge 5 ottobre 1991,  n.
317,  nella  parte in cui non contempla che il potere sostitutivo del
Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  nelle
materie  di  competenza  delle  regioni  e delle province autonome di
Trento e Bolzano, sia esercitato, in caso  di  loro  inerzia,  previa
diffida alle stesse;
  Considerata  la  necessita'  di adeguare il regolamento al disposto
della sentenza della Corte costituzionale, prevedendo che  il  potere
sostitutivo  del  Ministro,  in caso di inerzia delle regioni o delle
province autonome di Trento e Bolzano, venga eserciato previa diffida
degli enti in questione;
  Di concerto con il Ministro del tesoro;
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
NORME IN MATERIA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  PER  IL  SOSTEGNO  DEI
CONSORZI DI SERVIZI TRA PICCOLE IMPRESE.
                               Art. 1.
             Termine per la presentazione delle domande
  1. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione
delle  agevolazioni di cui all'art. 20 della legge 5 ottobre 1991, n.
317 e' fissato per il 1993  al  novantesimo  giorno  successivo  alla
pubblicazione del presente decreto.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  trascrive il testo degli articoli 19, 20, 21 e 22
          della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e  lo
          sviluppo delle piccole imprese):
             "Art.  19 (Oggetto dell'attivita'). - 1. L'attivita' dei
          consorzi e delle societa consortili di cui all'art. 17,  da
          svolgersi  nell'interesse  delle  imprese consorziate, puo'
          riguardare:
               a) l'acquisto di  beni  strumentali  e  l'acquisto  di
          tecnologie avanzate di cui all'art. 6;
               b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;
               c)  la  creazione  di  una  rete  distributiva comune,
          l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei
          prodotti dei consorziati;
               d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di
          magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;
               e) la promozione dell'attivita' di vendita  attraverso
          l'organizzazione   e  la  partecipazione  a  manifestazioni
          fieristiche,  lo  svolgimento  di   azioni   pubblicitarie,
          l'espletamento    di   studi   e   ricerche   di   mercato,
          l'approntamento  di  cataloghi  e  la  predisposizione   di
          qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
               f) la partecipazione nei mercati nazionali ed esteri a
          gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati;
               g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica,
          tecnologica,  di sperimentazione tecnica e di aggiornamento
          nel campo delle tecniche gestionali;
               h)  la  prestazione  di  assistenza  e  di  consulenza
          tecnica;
               i)  l'assistenza e la consulenza per la progettazione,
          la realizzazione e la gestione di sistemi  ed  impianti  di
          depurazione  e  smaltimento  ecologico  dei  residui  delle
          lavorazioni   degli   insediamenti    produttivi    nonche'
          l'assistenza   e  consulenza  per  i  problemi  di  impatto
          ambientale degli insediamenti stessi;
               l) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il
          controllo della qualita' e la  prestazione  delle  relative
          garanzie;
               m)   la   creazione   di   marchi  di  qualita'  e  il
          coordinamento della produzione degli associati;
               n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o
          di altri servizi in comune;
               o) l'assistenza e la consulenza finanziaria;
               p) l'acquisizione, costituzione  e  gestione  di  aree
          attrezzate;
               q)  altre  attivita' che si colleghino alle iniziative
          di cui alle lettere precedenti".
             "Art. 20 (Contributi per il  sostegno  dei  consorzi  di
          servizi). - 1. A valere sul fondo di cui all'art. 43, comma
          1, sono concessi contributi in conto capitale ai consorzi e
          alle   societa'  consortili  di  cui  all'art.  17  per  il
          finanziamento di programmi volti a promuovere le  attivita'
          di  cui  all'art.  19. Nei territori di cui all'allegato al
          regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e  nei  territori
          italiani   colpiti  da  fenomeni  di  declino  industriale,
          individuati con decisione della Commissione delle Comunita'
          europee del  21  marzo  1989  e  interessati  dalle  azioni
          comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n.
          2052/88, la concessione dei predetti contributi puo' essere
          estesa  anche  alla  fase  organizzativa  e  di  avvio  dei
          consorzi o delle societa' consortili.
             2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono
          concessi ed erogati dalla regione competente per territorio
          successivamente al riparto delle disponibilita'  effettuato
          dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato ai sensi dell'art. 21, comma 4".
             "Art. 21 (Accesso ai contributi). - 1. Per  accedere  ai
          contributi  in conto capitale di cui all'art. 20 i consorzi
          e le societa'  consortili  interessati  debbono  presentare
          alla  regione  competente per territorio e, per conoscenza,
          al    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,   un  programma  di  attivita',  anche  a
          carattere   pluriennale,   chiedendo   l'ammissione    agli
          interventi  del  fondo  di  cui  all'art.  43,  comma 1. Il
          programma deve indicare:
               a) la  descrizione  dell'iniziativa,  specificando  il
          carattere   degli   investimenti   in   beni   materiali  o
          immateriali e gli obiettivi che si intendono conseguire;
               b) le modalita' e i tempi di realizzazione;
               c)  la  spesa   complessiva   e   la   sua   eventuale
          articolazione temporale.
             2. I programmi relativi allo svolgimento delle attivita'
          di  cui all'art. 19, comma 1, lettera g), sono inviati, per
          conoscenza, anche al  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica.
             3.  Le  regioni,  entro  i sessanta giorni successivi al
          termine  ultimo  di  presentazione  delle  domande  per   i
          contributi  di  cui all'art. 20, che e' fissato annualmente
          dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  provvedono  all'istruttoria delle stesse
          e, entro il  medesimo  termine,  trasmettono  al  Ministero
          dell'industria,    del    commercio   e   dell'artigianato,
          unitamente  a  un   progetto-programma   di   sviluppo   di
          iniziative  consortili  nel  territorio,  la documentazione
          relativa  alle  domande  istruite  corredata  del   proprio
          motivato  parere.  Tale  progetto-programma  regionale deve
          indicare  gli  investimenti   previsti,   i   finanziamenti
          richiesti agli enti pubblici, gli stanziamenti a carico del
          bilancio  regionale  e quelli che, sulla base delle domande
          presentate, vengono richiesti al Ministero  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato.
             4.  Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui
          al comma 3, il Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  approva  le  richieste  di  finanziamento
          avanzate dalle regioni e provvede al riparto tra le  stesse
          delle  somme  di cui all'articolo 22, comma 6, nella misura
          necessaria  alla  concessione  dei  contributi  di  cui  al
          medesimo comma 3 del presente articolo.
             5.   Qualora   la  regione  non  provveda  a  tutti  gli
          adempimenti di cui al comma 3  nei  termini  ivi  previsti,
          l'istruttoria  delle  domande di contributo e' compiuta dal
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          ed  i  contributi  sono  concessi  ed  erogati dal Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             6. Le regioni devono presentare, entro il 31 gennaio  di
          ciascun  anno, al Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  una  documentazione  dettagliata   circa
          l'utilizzo delle disponibilita' di cui al comma 4.
             7.  Con  il  decreto  di  attuazione di cui all'art. 22,
          comma  5,  sono   regolamentate   le   modalita'   per   la
          restituzione  al  fondo  di cui all'art. 43, comma 1, delle
          somme di cui al comma 4 del presente articolo eventualmente
          non utilizzate dalle regioni. Le somme restituite ai  sensi
          del  presente  comma  sono  vincolate  alla concessione dei
          contributi di cui all'art. 20.
             8. I programmi di spesa gia' presentati al  Mediocredito
          centrale   da  consorzi  e  societa'  consortili  aventi  i
          requisiti previsti dagli articoli 17 e  18  della  presente
          legge,  ai  fini  degli interventi di cui all'art. 10 della
          legge 21 maggio 1981, n. 240, per  i  quali  alla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge  non sia ancora
          intervenuta la deliberazione di accoglimento o di reiezione
          dell'Istituto medesimo, sono  esaminati  con  carattere  di
          priorita'   qualora   siano  ripresentati  al  Mediocredito
          centrale, ai sensi dell'art. 24, o alla regione  competente
          per  territorio  ai  sensi  del  presente  articolo,  entro
          sessanta giorni dall'emanazione del decreto  di  attuazione
          di cui all'art. 22, comma 5".
             "Art. 22 (Ammontare del contributo e liquidazione). - 1.
          Il  contributo  in  conto  capitale  di  cui all'art. 20 e'
          concesso, entro il limite di lire  300  milioni  annui  per
          ciascun  soggetto  beneficiario, e per non piu' di lire 800
          milioni in un triennio, nella misura  massima  del  30  per
          cento  delle  spese  sostenute  per  la  realizzazione  del
          programma.
             2. Per i consorzi e le societa' consortili  ubicati  nei
          territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88
          del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni
          di  declino  industriale,  individuati  con decisione della
          Commissione delle Comunita' europee del  21  marzo  1989  e
          interessati  dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al
          citato  regolamento  CEE  n.  2052/88,  il  contributo   e'
          concesso,  entro  il limite di lire 500 milioni annui e per
          non piu' di lire 1.300 milioni in un triennio, nella misura
          massima del 50 per  cento  delle  spese  sostenute  per  la
          realizzazione del programma.
             3.   Il   contributo   per   il  medesimo  programma  e'
          cumulabile, nei limiti massimi stabiliti dai commi 1  e  2,
          con i benefici previsti da altre leggi nazionali, regionali
          e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano. La
          liquidazione viene effettuata, anche in piu' soluzioni,  in
          base   alle   fasi   di  realizzazione  del  programma,  su
          presentazione  di  idonea  documentazione  contabile  delle
          spese sostenute.
             4.  Il  contributo puo' essere richiesto contestualmente
          al finanziamento di cui all'art. 24. In tal caso la domanda
          di contributo e'  inoltrata  alla  regione  competente  per
          territorio dall'istituto finanziatore.
             5.   Il   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
          dell'artigianato, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
          determina,  con  proprio decreto, da emanare entro sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, le norme di attuazione del presente articolo e degli
          articoli 19, 20 e 21.
             6.  Per  la concessione dei contributi di cui al comma 1
          il fondo di cui all'art. 43, comma 1, e' integrato di  lire
          81  miliardi  nel  triennio 1991-1993, in ragione di lire 2
          miliardi per l'anno 1991, di lire 39,4 miliardi per  l'anno
          1992 e di lire 39,6 miliardi per l'anno 1993".
             -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
             "Con  decreto  ministeriale  possono   essere   adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere.
             Tali  regolamenti,  per  materia  di  competenza di piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione   da   parte   della  legge.  I  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione".
             - La sentenza della Corte costistituzionale n.  427  del
          23  ottobre-10  novembre  1992  e'  stata  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale,  1a  serie  speciale,  n.  48  del  18
          novembre 1992.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il riferimento all'art. 20 della legge n. 317/91
          si veda la nota alle premesse.