IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; Visto in particolare il capo IV della predetta legge concernente i consorzi e le societa' consortili tra le piccole imprese; Visto l'art. 22, comma 5, della medesima legge che prevede l'emanazione di un decreto per la determinazione delle norme di attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 1993; Vista la sentenza n. 427 del 23 ottobre-10 novembre 1992 della Corte costituzionale (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 novembre 1992) con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nella parte in cui non contempla che il potere sostitutivo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sia esercitato, in caso di loro inerzia, previa diffida alle stesse; Considerata la necessita' di adeguare il regolamento al disposto della sentenza della Corte costituzionale, prevedendo che il potere sostitutivo del Ministro, in caso di inerzia delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, venga eserciato previa diffida degli enti in questione; Di concerto con il Ministro del tesoro; ADOTTA il seguente regolamento: NORME IN MATERIA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DEI CONSORZI DI SERVIZI TRA PICCOLE IMPRESE. Art. 1. Termine per la presentazione delle domande 1. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 20 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e' fissato per il 1993 al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo degli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese): "Art. 19 (Oggetto dell'attivita'). - 1. L'attivita' dei consorzi e delle societa consortili di cui all'art. 17, da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate, puo' riguardare: a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisto di tecnologie avanzate di cui all'art. 6; b) l'acquisto di materie prime e semilavorati; c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati; d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso; e) la promozione dell'attivita' di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; f) la partecipazione nei mercati nazionali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati; g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali; h) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica; i) l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonche' l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi; l) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualita' e la prestazione delle relative garanzie; m) la creazione di marchi di qualita' e il coordinamento della produzione degli associati; n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune; o) l'assistenza e la consulenza finanziaria; p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate; q) altre attivita' che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti". "Art. 20 (Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi). - 1. A valere sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, sono concessi contributi in conto capitale ai consorzi e alle societa' consortili di cui all'art. 17 per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attivita' di cui all'art. 19. Nei territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88, la concessione dei predetti contributi puo' essere estesa anche alla fase organizzativa e di avvio dei consorzi o delle societa' consortili. 2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi ed erogati dalla regione competente per territorio successivamente al riparto delle disponibilita' effettuato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 21, comma 4". "Art. 21 (Accesso ai contributi). - 1. Per accedere ai contributi in conto capitale di cui all'art. 20 i consorzi e le societa' consortili interessati debbono presentare alla regione competente per territorio e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un programma di attivita', anche a carattere pluriennale, chiedendo l'ammissione agli interventi del fondo di cui all'art. 43, comma 1. Il programma deve indicare: a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in beni materiali o immateriali e gli obiettivi che si intendono conseguire; b) le modalita' e i tempi di realizzazione; c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale. 2. I programmi relativi allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), sono inviati, per conoscenza, anche al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande per i contributi di cui all'art. 20, che e' fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvedono all'istruttoria delle stesse e, entro il medesimo termine, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente a un progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, la documentazione relativa alle domande istruite corredata del proprio motivato parere. Tale progetto-programma regionale deve indicare gli investimenti previsti, i finanziamenti richiesti agli enti pubblici, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale e quelli che, sulla base delle domande presentate, vengono richiesti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni e provvede al riparto tra le stesse delle somme di cui all'articolo 22, comma 6, nella misura necessaria alla concessione dei contributi di cui al medesimo comma 3 del presente articolo. 5. Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti di cui al comma 3 nei termini ivi previsti, l'istruttoria delle domande di contributo e' compiuta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i contributi sono concessi ed erogati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 6. Le regioni devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una documentazione dettagliata circa l'utilizzo delle disponibilita' di cui al comma 4. 7. Con il decreto di attuazione di cui all'art. 22, comma 5, sono regolamentate le modalita' per la restituzione al fondo di cui all'art. 43, comma 1, delle somme di cui al comma 4 del presente articolo eventualmente non utilizzate dalle regioni. Le somme restituite ai sensi del presente comma sono vincolate alla concessione dei contributi di cui all'art. 20. 8. I programmi di spesa gia' presentati al Mediocredito centrale da consorzi e societa' consortili aventi i requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge, ai fini degli interventi di cui all'art. 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuta la deliberazione di accoglimento o di reiezione dell'Istituto medesimo, sono esaminati con carattere di priorita' qualora siano ripresentati al Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 24, o alla regione competente per territorio ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di attuazione di cui all'art. 22, comma 5". "Art. 22 (Ammontare del contributo e liquidazione). - 1. Il contributo in conto capitale di cui all'art. 20 e' concesso, entro il limite di lire 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, e per non piu' di lire 800 milioni in un triennio, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma. 2. Per i consorzi e le societa' consortili ubicati nei territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88, il contributo e' concesso, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non piu' di lire 1.300 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma. 3. Il contributo per il medesimo programma e' cumulabile, nei limiti massimi stabiliti dai commi 1 e 2, con i benefici previsti da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione viene effettuata, anche in piu' soluzioni, in base alle fasi di realizzazione del programma, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute. 4. Il contributo puo' essere richiesto contestualmente al finanziamento di cui all'art. 24. In tal caso la domanda di contributo e' inoltrata alla regione competente per territorio dall'istituto finanziatore. 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo e degli articoli 19, 20 e 21. 6. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 il fondo di cui all'art. 43, comma 1, e' integrato di lire 81 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1991, di lire 39,4 miliardi per l'anno 1992 e di lire 39,6 miliardi per l'anno 1993". - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - La sentenza della Corte costistituzionale n. 427 del 23 ottobre-10 novembre 1992 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1a serie speciale, n. 48 del 18 novembre 1992. Nota all'art. 1: - Per il riferimento all'art. 20 della legge n. 317/91 si veda la nota alle premesse.