IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  14  febbraio  1990,  n.  30,  sulla  tutela della
denominazione del prosciutto di San Daniele, modificata dall'art. 60,
comma 1, della legge 19 febbraio 1992,  n.  142,  ed  in  particolare
l'art.  12,  il  quale  prevede  che,  mediante  decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste e con il Ministro della
sanita', sono adottate norme  regolamentari  per  l'esecuzione  della
legge stessa;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1990, N. 30, SULLA
   TUTELA  DELLA  DENOMINAZIONE  DI  ORIGINE  DEL  PROSCIUTTO  DI SAN
   DANIELE.
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente regolamento:
    a) per "legge" si intende la legge 14 febbraio 1990, n. 30;
    b) per "organismo abilitato" si intende il  consorzio  volontario
di  produttori  ubicati  nella  zona delimitata ai sensi dell'art. 1,
della legge, di  cui  i  Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  dell'agricoltura  e delle foreste e della sanita',
possono avvalersi per lo svolgimento della vigilanza e dei  controlli
per  l'applicazione  delle  disposizioni  contenute nella legge e nel
presente regolamento;
    c) per "produzione tutelata" si  intende  il  prosciutto  di  San
Daniele  recante  il  contrassegno di cui all'art. 1 della legge; per
"circuito della produzione tutelata"  si  intende  tutto  il  sistema
produttivo regolato dalla legge e dal presente regolamento;
    d) per "prescrizioni produttive" si intendono le disposizioni em-
anate  dall'organismo  abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della
legge; per "direttive" si intendono tutte le disposizioni applicative
emanate dall'organismo abilitato e notificate  ai  Ministeri  di  cui
alla lettera b);
   e)  per  "produttore  di  prosciutto  di  San  Daniele",  ai  fini
dell'art. 12, comma  1,  lettera  f),  della  legge,  si  intende  il
produttore  che  abbia  destinato alla produzione di origine tutelata
una quantita' di cosce suine fresche pari almeno all'80% (ottanta per
cento), su base annua, della  produzione  complessiva  di  prosciutto
crudo,   espressa   in   chilogrammi,   effettuata  presso  i  propri
stabilimenti ubicati nella zona di cui all'art. 1, comma  1,  lettera
b) della legge;
    f)  per  "refrigerazione"  si  intende  che le cosce suine devono
essere  conservate  nelle  fasi  di  deposito  e  trasporto  ad   una
temperatura interna tra - 1 ›C e + 4 ›C;
    g) per "prosciuttificio" si intende lo stabilimento di produzione
riconosciuto nelle forme previste dall'art. 11.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 12 della legge  n.  30/1990  e'  il
          seguente:
             "Art.  12  (Norme  di  esecuzione). - 1. Con decreto del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste e con il Ministro della  sanita'  sono  emanate  le
          norme  per l'esecuzione della presente legge concernenti in
          particolare:
               a) le modalita' dei controlli degli allevamenti, della
          macellazione e  della  produzione  del  prosciutto  di  San
          Daniele;
               b)  le  modalita'  per  la tenuta dei registri e della
          documentazione necessaria  a  dimostrare  il  possesso  dei
          requisiti  previsti  dalla presente legge per il prosciutto
          di San Daniele;
               c)  le  modalita'  per   l'applicazione   del   timbro
          indelebile, del sigillo o timbro a fuoco e del contrassegno
          atti  a  garantire  il rispetto delle norme contenute nella
          presente legge;
               d) le modalita' per  l'ottenimento,  da  parte  di  un
          consorzio volontario, dell'incarico di cui all'art. 10 ed i
          poteri riconosciuti ai funzionari di tale consorzio;
               e)  le  regole di etichettatura e di presentazione del
          prosciutto di San Daniele;
               f) la definizione di produttore del prosciutto di  San
          Daniele ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 2;
               g)   le   procedure   per   l'adozione  dei  piani  di
          programmazione della produzione tutelata, di  cui  all'art.
          11, comma 1;
               h)  le  procedure  per  l'approvazione  dei  parametri
          analitici di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) e  per  le
          relative    modalita'    di    controllo,   rilevamento   e
          certificazione.
             2. Il decreto di cui al  comma  1  deve  essere  emanato
          entro  quattro  mesi  dalla  pubblicazione  della  presente
          legge.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 
          Note all'art. 1:
             -  L'art.  1  della  legge  n.  30/1990, come sostituito
          dall'art. 60 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e' cosi'
          formulato:
             "Art. 1. - 1. La denominazione di origine di 'Prosciutto
          di San Daniele'  ovvero  'Prosciutto  di  San  Daniele  del
          Friuli",  riconosciuta  ed  utilizzata ai sensi delle norme
          comunitarie e  nazionali  relative  alle  denominazioni  di
          origine,   indicazioni   geografiche   e   attestazioni  di
          specificita' dei prodotti agricoli ed  agro-alimentari,  e'
          riservata   esclusivamente   al   prosciutto,   munito  del
          contrassegno    atto    a    garantirne     l'origine     e
          l'identificazione:
               a)  attenuto  dalle  cosce  fresche di suini nazionali
          nati,  allevati  e  macellati  nelle  zone   indicate   nel
          regolamento di esecuzione della presente legge, e preparato
          secondo le prescrizioni di cui agli articoli seguenti;
               b)   stagionato   nella   zona  tipica  di  produzione
          geograficamente  individuata  negli  attuali  confini   del
          comune  di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di
          dieci mesi dalla salatura".
             - Il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 30/1990  prevede
          che:
             "1.  Le razze, l'allevamento e l'alimentazione dei suini
          da cui provengono le  cosce  fresche  di  cui  all'art.  1,
          devono  essere  idonei a garantire le tradizionali qualita'
          del prodotto secondo le prescrizioni emanate dall'organismo
          abilitato di cui all'art.  10  ed  approvate  dal  Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, d'intesa
          con i Ministri dell'agricoltura e  delle  foreste  e  della
          sanita'".
             -  Per il testo dell'art. 12, comma 1, lettera f), della
          legge n.  30/1990 si veda in nota alle premesse.