IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 14 febbraio 1990, n. 30, sulla tutela della denominazione del prosciutto di San Daniele, modificata dall'art. 60, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art. 12, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanita', sono adottate norme regolamentari per l'esecuzione della legge stessa; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988; ADOTTA il seguente regolamento: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1990, N. 30, SULLA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE. Art. 1. Definizioni 1. Nel presente regolamento: a) per "legge" si intende la legge 14 febbraio 1990, n. 30; b) per "organismo abilitato" si intende il consorzio volontario di produttori ubicati nella zona delimitata ai sensi dell'art. 1, della legge, di cui i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', possono avvalersi per lo svolgimento della vigilanza e dei controlli per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento; c) per "produzione tutelata" si intende il prosciutto di San Daniele recante il contrassegno di cui all'art. 1 della legge; per "circuito della produzione tutelata" si intende tutto il sistema produttivo regolato dalla legge e dal presente regolamento; d) per "prescrizioni produttive" si intendono le disposizioni em- anate dall'organismo abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge; per "direttive" si intendono tutte le disposizioni applicative emanate dall'organismo abilitato e notificate ai Ministeri di cui alla lettera b); e) per "produttore di prosciutto di San Daniele", ai fini dell'art. 12, comma 1, lettera f), della legge, si intende il produttore che abbia destinato alla produzione di origine tutelata una quantita' di cosce suine fresche pari almeno all'80% (ottanta per cento), su base annua, della produzione complessiva di prosciutto crudo, espressa in chilogrammi, effettuata presso i propri stabilimenti ubicati nella zona di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge; f) per "refrigerazione" si intende che le cosce suine devono essere conservate nelle fasi di deposito e trasporto ad una temperatura interna tra - 1 C e + 4 C; g) per "prosciuttificio" si intende lo stabilimento di produzione riconosciuto nelle forme previste dall'art. 11. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 12 della legge n. 30/1990 e' il seguente: "Art. 12 (Norme di esecuzione). - 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanita' sono emanate le norme per l'esecuzione della presente legge concernenti in particolare: a) le modalita' dei controlli degli allevamenti, della macellazione e della produzione del prosciutto di San Daniele; b) le modalita' per la tenuta dei registri e della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per il prosciutto di San Daniele; c) le modalita' per l'applicazione del timbro indelebile, del sigillo o timbro a fuoco e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge; d) le modalita' per l'ottenimento, da parte di un consorzio volontario, dell'incarico di cui all'art. 10 ed i poteri riconosciuti ai funzionari di tale consorzio; e) le regole di etichettatura e di presentazione del prosciutto di San Daniele; f) la definizione di produttore del prosciutto di San Daniele ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 2; g) le procedure per l'adozione dei piani di programmazione della produzione tutelata, di cui all'art. 11, comma 1; h) le procedure per l'approvazione dei parametri analitici di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) e per le relative modalita' di controllo, rilevamento e certificazione. 2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1: - L'art. 1 della legge n. 30/1990, come sostituito dall'art. 60 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e' cosi' formulato: "Art. 1. - 1. La denominazione di origine di 'Prosciutto di San Daniele' ovvero 'Prosciutto di San Daniele del Friuli", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto, munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione: a) attenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, e preparato secondo le prescrizioni di cui agli articoli seguenti; b) stagionato nella zona tipica di produzione geograficamente individuata negli attuali confini del comune di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura". - Il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 30/1990 prevede che: "1. Le razze, l'allevamento e l'alimentazione dei suini da cui provengono le cosce fresche di cui all'art. 1, devono essere idonei a garantire le tradizionali qualita' del prodotto secondo le prescrizioni emanate dall'organismo abilitato di cui all'art. 10 ed approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita'". - Per il testo dell'art. 12, comma 1, lettera f), della legge n. 30/1990 si veda in nota alle premesse.