IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni a favore delle attivita' della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonche' per la sistemazione del relativo personale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianatoe per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Entro il 20 settembre 1993 il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, individua le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni, gia' programmate, da destinare alle finalita' di cui al presente articolo. Con la medesima delibera sono altresi' stabiliti i criteri di priorita' sulla base dei quali, nel caso di insufficienza delle risorse, devono essere soddisfatte le istanze presentate. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi come sopra determinati secondo le modalita' e condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. 2. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "5-bis. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato gia' disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti e' attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalita' di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 5-ter. I progetti speciali e le opere di cui al comma 5-bis, per i quali sia in atto una procedura contenziosa, o per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto, sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, sono trasferiti alla Cassa depositi e prestiti solo a contenzioso definito. Gli appaltatori potranno comunque formulare istanza al commissario liquidatore che provvede in nome e per conto del soggetto cui l'opera risulta trasferita, per una definizione bonaria delle richieste sulla base del 40% degli importi accertati ai sensi del comma 5-quater. 5-quater. Ai fini della definizione bonaria di cui al comma 5-ter, l'importo oggetto di transazione viene determinato tenendo conto delle pretese di maggiori compensi gia' presentati all'Agensud alla data del 27 aprile 1993, in base ad una certificazione rilasciata sotto la propria responsabilita' dal collaudatore o dalla commissione di collaudo in ordine all'entita' e alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede, sotto propria responsabilita', la direzione dei lavori (direttore lavori, ingegnere capo). La definizione delle controversie consegue all'accettazione quietanzata dall'appaltatore di atto di liquidazione dell'importo non superiore al 40% della somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato sulla cifra piu' favorevole per la stazione appaltante. 5-quinquies. L'istanza di definizione bonaria di cui al comma 5-ter deve essere presentata entro il 15 settembre 1993 e il commissario liquidatore deve provvedere, entro la data di cessazione della gestione commissariale, all'esame delle istanze pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione e anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, assistito da un avvocato dello Stato. 5-sexies. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del procedimento di cui ai commi precedenti. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un nodo arbitrale, la sospensione op- era anche nei confronti del procedimento esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria il cui importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, provvedera' il Ministero dei lavori pubblici.". 3. Il personale gia' addetto agli affari generali, all'ufficio di ragioneria e del bilancio, all'ufficio legale, all'ufficio tecnico della soppressa Agenzia, fino al termine delle operazioni di transazione, viene utilizzato dal commissario liquidatore.