IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  in  materia  di  ricorsi  alle  commissioni   censuarie
relativi  alle  tariffe  d'estimo  e  alle   rendite   delle   unita'
immobiliari urbane, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. I ricorsi tempestivamente presentati ai sensi  dell'articolo  2,
comma 1- bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.  16,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non  decisi  per
mancata costituzione delle  commissioni  censuarie  provinciali  alla
data di entrata in vigore del presente decreto si intendono  accolti.
Nel termine di trenta giorni a  decorrere  dalla  predetta  data,  e'
ammessa, da parte del dipartimento del territorio del Ministero delle
finanze, la presentazione di ricorsi presso la commissione  censuaria
centrale la quale decide con le modalita' di cui al comma 1- ter  del
suindicato articolo 2.