IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240; Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, ai sensi dei quali il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, divenuto assolutamente o parzialmente inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto, puo' chiedere, se l'infermita' accertata ne consente l'ulteriore impiego, di essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato; Visti gli articoli 5 e 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 339, ai sensi dei quali il suddetto trasferimento, tenuto conto delle esigenze di servizio, e' disposto, in relazione alla qualifica rivestita, sentiti il consiglio di amministrazione o le commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738; Considerato che la predetta commissione consultiva, ai fini della formulazione del parere sull'idoneita' dei richiedenti ad essere impiegati in altri ruoli della Polizia di Stato, deve tener conto, tra l'altro, dell'esito di una prova teorica o pratica, le cui modalita' sono fissate con decreto del Ministro dell'interno; Rilevata la necessita' di disciplinare le modalita' dello svolgimento di dette prove per il personale che, gia' appartenente ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, ha chiesto di transitare nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 maggio 1993; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e che chiedono di essere trasferiti, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che svolge attivita' tecnico-scientifica e tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, qualora non lo abbiano gia' fatto nell'istanza, sono tenuti ad indicare, nel termine di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, all'uopo rivolto dal Capo della Polizia, il ruolo ed il settore tecnico nel quale intendono transitare.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo vigente degli articoli 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 339/1982, (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato) e' il seguente: "Art. 1. - Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita' assoluta". "Art. 2. - Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo' essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'". "Art. 3. - Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidita', dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'".