IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge  1›  aprile  1981,  n.  121,  concernente  il  nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
336;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.
240;
  Visti  gli  articoli  1,  2  e  3  del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, ai sensi dei  quali  il  personale
dei  ruoli  della  Polizia  di Stato che espleta funzioni di polizia,
divenuto assolutamente o parzialmente inidoneo  all'assolvimento  dei
compiti  d'istituto,  puo'  chiedere,  se  l'infermita'  accertata ne
consente   l'ulteriore   impiego,   di   essere   trasferito    nelle
corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato;
  Visti gli articoli 5 e 7 del succitato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  339,  ai  sensi  dei quali il suddetto trasferimento,
tenuto conto delle esigenze di servizio, e'  disposto,  in  relazione
alla  qualifica  rivestita, sentiti il consiglio di amministrazione o
le commissioni di cui all'art. 69 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e la commissione consultiva di cui
all'art.  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1981, n. 738;
  Considerato che la predetta commissione consultiva, ai  fini  della
formulazione  del  parere  sull'idoneita'  dei  richiedenti ad essere
impiegati in altri ruoli della Polizia di Stato,  deve  tener  conto,
tra  l'altro,  dell'esito  di  una  prova  teorica  o pratica, le cui
modalita' sono fissate con decreto del Ministro dell'interno;
  Rilevata  la  necessita'  di  disciplinare   le   modalita'   dello
svolgimento di dette prove per il personale che, gia' appartenente ai
ruoli  del  personale  che espleta funzioni di polizia, ha chiesto di
transitare nelle corrispondenti qualifiche dei  ruoli  del  personale
che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il  parere  delle  organizzazioni  sindacali del personale
della Polizia di Stato;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 17 maggio 1993;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23  agosto
1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Gli  appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato
che  espletano  funzioni  di  polizia  e  che  chiedono   di   essere
trasferiti,  ai  sensi  degli  articoli  1,  2  e  3  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24  aprile   1982,   n.   339,   nelle
corrispondenti   qualifiche   dei  ruoli  del  personale  che  svolge
attivita'  tecnico-scientifica  e  tecnica  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,  qualora  non  lo
abbiano gia' fatto nell'istanza, sono tenuti ad indicare, nel termine
di  trenta  giorni  decorrente  dal ricevimento dell'invito, all'uopo
rivolto dal Capo della Polizia, il ruolo ed il  settore  tecnico  nel
quale intendono transitare.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Il testo vigente degli articoli 1, 2 e 3 del D.P.R. n.
          339/1982,   (Passaggio    del    personale    non    idoneo
          all'espletamento  dei  servizi  di  polizia  ad altri ruoli
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza  o  di  altre
          amministrazioni dello Stato) e' il seguente:
             "Art.  1.  -  Il  personale  dei  ruoli della Polizia di
          Stato,  che  espleta   funzioni   di   polizia,   giudicato
          assolutamente   inidoneo   per   motivi  di  salute,  anche
          dipendenti  da  causa  di  servizio,  all'assolvimento  dei
          compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle
          corrispondenti  qualifiche  di altri ruoli della Polizia di
          Stato o di altre amministrazioni  dello  Stato,  sempreche'
          l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
             La  domanda deve essere presentata al Dipartimento della
          pubblica  sicurezza  entro  trenta  giorni  dalla  notifica
          all'interessato del giudizio di inidoneita' assoluta".
            "Art.  2. - Il personale dei ruoli della Polizia di Stato
          che  espleta  funzioni  di  polizia  che  abbia   riportato
          un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, che non
          comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo'
          essere,   a   domanda,   trasferito   nelle  corrispondenti
          qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre
          amministrazioni  dello  Stato,  ovvero,  per  esigenze   di
          servizio,  d'ufficio  nelle  corrispondenti  qualifiche  di
          altri ruoli della Polizia di Stato, sempreche' l'infermita'
          accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
            La domanda deve essere presentata al  Dipartimento  della
          pubblica  sicurezza  entro  sessanta  giorni dalla notifica
          all'interessato del giudizio di inidoneita'".
             "Art.  3.  -  Salvo  quanto  disposto  dal  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  25  ottobre 1981, n. 738, il
          personale dei ruoli della  Polizia  di  Stato  che  espleta
          funzioni  di  polizia  che  abbia riportato un'invalidita',
          dipendente  da  causa  di  servizio,   che   non   comporti
          l'inidoneita'   assoluta  ai  compiti  d'istituto  puo',  a
          domanda, essere trasferito nelle corrispondenti  qualifiche
          di   altri   ruoli  della  Polizia  di  Stato  o  di  altre
          amministrazioni   dello   Stato,   sempreche'  l'infermita'
          accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
             La domanda deve essere presentata al Dipartimento  della
          pubblica  sicurezza  entro  sessanta  giorni dalla notifica
          all'interessato del giudizio di inidoneita'".