IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il regolamento CEE del Consiglio n.  2328/91  del  15  luglio
1991,  che  ha  modificato  il  regolamento  n.  797/85  e successive
modifiche,  concernente  il   miglioramento   dell'efficienza   delle
strutture agrarie;
  Visto  il  regolamento  CEE della Commissione n. 1272 del 29 aprile
1988, che fissa le modalita' di applicazione del regime di aiuti  per
incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione, modificato da
ultimo  dal  regolamento CEE della Commissione n. 466 del 27 febbraio
1992;
  Visto il proprio regolamento n. 63 del 19 febbraio 1991, modificato
dal regolamento n. 281 del 9 aprile  1992,  recante  disposizioni  di
adattamento  alla realta' nazionale del regime di aiuti per il ritiro
dei seminativi dalla produzione;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, in materia di  coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  ed  adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento concernente l'organizzazione e le pro-
cedure  amministrative  del Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 28 dicembre 1992;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 10105 del 29 gennaio 1993;
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'art. 12, comma 4, del decreto ministeriale 19  febbraio  1991,
n.  63, modificato dal decreto ministeriale 9 aprile 1992, n. 281, e'
cosi' sostituito:
   "4.  Qualora  i  controlli  in  fase  istruttoria  evidenzino  una
differenza  non  inferiore  al 2% ed a 20 are e non superiore al 10%,
fino ad un massimo di 2 Ha, tra la superficie per la quale  e'  stato
chiesto  l'aiuto  e  quella  effettivamente  accertata, l'aiuto viene
concesso per la sola superficie accertata, diminuita,  per  tutta  la
durata  dell'impegno, della superficie risultata in eccesso; inoltre,
qualora  siano  gia'  stati  corrisposti  aiuti  per  le   annualita'
precedenti,  il  beneficiario  decade  parzialmente dal regime per le
superfici eccedenti, con gli effetti di cui ai seguenti commi 7, 8  e
9,  salvo  che  provi  che  la  differenza  riscontrata non sia stata
originata da colpa o dolo".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il regolamento CEE n. 797/85 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 93  del  30
          marzo 1985.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  2328/91 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.  L  218
          del 6 agosto 1991.
             - Il regolamento CEE n. 1272 del 29 aprile 1988 e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 121 dell'11 maggio 1988.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  466 del 27 febbraio 1992 e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita'
          europee n. L 53/12 del 28 febbraio 1992.
             -  Il D.M. n. 63/1991 e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 1991.
             - Il D.M. n. 281/1992 e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 111  del  14  maggio
          1992.
             -  Le decisioni della Commissione CEE vengono notificate
          allo Stato  membro  tramite  la  rappresentanza  permanente
          d'Italia presso la CEE e non vengono pubblicate.
             -  La  legge  n.  183/1987  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 109  del  13  maggio
          1987.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 
          Nota all'articolo 1:
             -  Il  testo modificato dell'art. 12 del D.M. n. 63/1991
          e' il seguente:
             "Art. 12 (Controlli e  sanzioni).  -  1.  Il  Ministero,
          avvalendosi  anche  del  Corpo  forestale dello Stato ed in
          collaborazione con le regioni e la  provincia  autonoma  di
          Bolzano,  fatta salva ogni altra disposizione di piu' ampia
          portata  prescritta  in materia di controlli, effettua ogni
          anno controlli in  loco  secondo  le  modalita'  prescritte
          dall'art. 14 del regolamento CEE n. 1272/88.
             2.  Il  beneficiario  e'  tenuto  a consentire l'accesso
          all'azienda agli  agenti  incaricati  del  controllo  ed  a
          collaborare,  anche  attraverso  un proprio rappresentante,
          alle relative operazioni. In particolare, deve accompagnare
          o  far  accompagnare  i   suddetti   agenti   nell'azienda,
          provvedendo  ad indicare, sotto la propria responsabilita',
          le particelle  sottoposte  al  regime  in  conformita'  con
          quanto dichiarato in domanda.
             3.  Il  mancato  rispetto degli obblighi di cui al comma
          precedente  comporta  l'esclusione  dall'aiuto,  salvo  che
          l'inadempienza  non sia dipesa da cause di forza maggiore o
          da   altre   cause   indipendenti   dalla   volonta'    del
          beneficiario.
             4.  Qualora  i  controlli in fase istruttoria evidenzino
          una differenza non inferiore al  2%  ed  a  20  are  e  non
          superiore  al  10%,  fino  ad  un  massimo  di 2 Ha, tra la
          superficie per la quale e' stato chiesto l'aiuto  e  quella
          effettivamente  accertata,  l'aiuto  viene  concesso per la
          sola superficie accertata, diminuita, per tutta  la  durata
          dell'impegno,   della   superficie  risultata  in  eccesso;
          inoltre, qualora siano gia' stati corrisposti aiuti per  le
          annualita'  precedenti, il beneficiario decade parzialmente
          dal regime per le superfici eccedenti, con gli  effetti  di
          cui  ai  seguenti  commi  7,  8 e 9, salvo che provi che la
          differenza riscontrata non sia stata originata da  colpa  o
          dolo.
             5.  Qualora  la  differenza  di  cui  sopra oltrepassi i
          limiti del 10% e dei 2 Ha di cui al comma  precedente,  non
          viene concesso alcun aiuto per nessun periodo dell'impegno;
          in  questo caso, qualora siano stati gia' corrisposti aiuti
          per  le  annualita'  precedenti,  il  beneficiario   decade
          totalmente  dal  regime, con gli effetti di cui ai seguenti
          commi 8 e 9, salvo che  possa  provare  che  la  differenza
          riscontrata non sia stata originata da dolo o da colpa.
             6.  Il  beneficiario  decade  totalmente  dall'aiuto nel
          corso dell'impegno:
               a) se si accerta che la superficie non  poteva  essere
          sottoposta  al regime per mancanza dei requisiti soggettivi
          od  oggettivi  richiesti  dalla  normativa  comunitaria   e
          nazionale;
               b)  se si accerta che la superficie oggetto del regime
          non e' stata in realta' ritirata dalla produzione;
               c) al di fuori del caso che  sia  stato  prescelto  lo
          scopo   di  cui  all'art.  4,  comma  1,  lettera  e),  del
          regolamento di cui al decreto ministeriale n.  63/1991,  se
          si  accerta  che la superficie ritirata e' stata oggetto di
          pascolo, salvo che il beneficiario  possa  provare  che  il
          pascolo  sia  avvenuto  in  via  abusiva, contro la propria
          volonta';
               d)  nei  casi  previsti  dai commi 5 e 11 del presente
          articolo.
             7. Se le  condizioni  di  cui  al  precedente  comma  si
          riferiscono   solo   a   parte   della  superficie  oggetto
          dell'impegno, che non superi nella sua  estensione  il  10%
          della superficie del seminativo aziendale sottoposto al re-
          gime, con un massimo di due ettari, la decadenza dall'aiuto
          e'    limitata    alla   sola   parte   interessata   dalle
          irregolarita'.
             8. La decadenza totale o parziale comporta l'obbligo,  a
          carico   del   beneficiario,   di  restituire  gli  importi
          eventualmente gia' percepiti per le annualita'  precedenti,
          in  relazione alle superfici decadute, secondo le modalita'
          precisate al  seguente  comma  9.  Nel  caso  di  decadenza
          parziale,   fino  all'avvenuta  restituzione  dei  suddetti
          importi, la corresponsione del  premio  viene  sospesa  per
          tutta la superficie.
             9.  Le  somme da restituirsi per effetto delle decadenze
          devono essere recuperate con la maggiorazione di un importo
          pari al tasso ufficiale di sconto  in  vigore  nel  periodo
          intercorso  tra  la  data  della  erogazione  e la data del
          recupero.
             10. Qualora, in seguito al controllo, si accerti che non
          e'  stato  rispettato  l'obbligo  di  mantenere  in   buone
          condizioni   agronomiche  le  superfici  ritirate,  secondo
          quanto stabiliscono gli articoli 4, 5 e 6  del  regolamento
          CEE n. 1272/88, richiamati all'art. 4, comma 4, del decreto
          ministeriale  n.  63/1991,  ed i provvedimenti regionali di
          applicazione eventualmente emanati, l'aiuto dovuto  per  la
          superficie irregolare, nella campagna in corso, subira' una
          riduzione del 15%.
             11.  Se l'inadempimento di cui al precedente comma venga
          riscontrato nuovamente nel corso di un ulteriore  controllo
          effettuato   dopo   almeno   venti  giorni  dal  primo,  il
          beneficiario decade dall'aiuto con gli effetti  di  cui  ai
          commi 6, 7 ed 8 del presente articolo.
             12.  Oltre  alle  suddette  sanzioni,  restano  comunque
          applicabili le sanzioni penali o amministrative o  entrambe
          nei casi nei quali ricorrono gli estremi di legge".