IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attivita' di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonche' di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di vendita di farmaci e di pubblicita' dei prodotti dietetici; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari sociali e della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Ai fini di una piu' corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonche' della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato testo unico, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui sette in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da cinque esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si puo' far parte del nucleo operativo per piu' di cinque anni. 2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'amministrazione dello Stato. 3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora, se richiesto, alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'articolo 2 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attivita' svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione dei progetti e della loro efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualita' delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero. 4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 e' valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 2, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.