IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno
delle  attivita'  di  prevenzione e recupero delle tossicodipendenze,
nonche'  di  introdurre  talune  modifiche  al  testo   unico   sulle
tossicodipendenze;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare  disposizioni  in  materia  di  vendita  di  farmaci   e   di
pubblicita' dei prodotti dietetici;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 settembre 1993;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri  per  gli  affari sociali e della sanita', di concerto con i
Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Ai fini di una piu' corretta predisposizione  progettuale  delle
iniziative,  nonche'  della  verifica  dell'attuazione  dei  progetti
finanziati  ai  sensi  del  testo  unico   sulle   tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.  309,  di  seguito  denominato testo unico, e' istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  gli  affari
sociali,  un  nucleo  operativo  composto  da tredici esperti, di cui
sette in rappresentanza, rispettivamente, delle  Amministrazioni  del
tesoro,  dell'interno,  di  grazia  e  giustizia, della difesa, della
pubblica istruzione, della sanita' e del lavoro  e  della  previdenza
sociale,  scelti  prioritariamente  tra  il  personale  con qualifica
dirigenziale,  da  cinque  esperti  particolarmente  competenti   nel
settore  della  prevenzione  e  delle  verifiche  di  efficienza e di
efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I
membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un  terzo  a
decorrere  dallo  scadere del secondo anno. Non si puo' far parte del
nucleo operativo per piu' di cinque anni.
  2. I  componenti  del  nucleo  operativo  in  rappresentanza  delle
amministrazioni  dello Stato sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri  interessati,  e
sono  collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli
58 e 59 del testo unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3.    I  rimanenti
componenti  del  nucleo  operativo  sono  nominati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della
legge 23 agosto  1988,  n.  400,  ovvero  collocati  fuori  ruolo  se
appartenenti all'amministrazione dello Stato.
  3.  Il  nucleo  operativo,  nell'espletamento  dei  propri compiti,
collabora, se richiesto, alla predisposizione dei progetti  esecutivi
da  sottoporre  a finanziamento ai sensi dell'articolo 2 e, comunque,
acquisisce le necessarie informazioni sulle  attivita'  svolte  dalle
amministrazioni  statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai
soggetti  ammessi  a  contributo,  che  sono  tenuti  a  fornirle.  I
componenti  del  nucleo  operativo  possono  accedere  ai  luoghi  di
esecuzione   dei   progetti  al  fine  di  constatarne  lo  stato  di
realizzazione e di effettuare ogni altra  rilevazione  utile  per  la
verifica  e il monitoraggio dell'attuazione dei progetti e della loro
efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della  qualita'
delle  iniziative  da  realizzare nell'ambito della prevenzione e del
recupero.
  4. L'onere per il funzionamento del  nucleo  operativo  di  cui  al
comma  1 e' valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993,
cui si provvede a carico del Fondo nazionale  di  intervento  per  la
lotta  alla  droga  di  cui  all'articolo 2, comma 1. Il Ministro del
tesoro provvede, con propri decreti, alle  occorrenti  variazioni  di
bilancio.