IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1959, n. 449; 
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, contenente nuove norme  per
l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita; 
  Visto l'articolo 27 del decreto legislativo 23  dicembre  1992,  n.
515, di attuazione  della  direttiva  90/619/CEE  sulle  disposizioni
riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  sulla  cessazione  dell'obbligo   delle   imprese   che
esercitano l'assicurazione sulla vita di cessione di quota parte  dei
rischi all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e  sul
conseguente obbligo di  restituzione  delle  attivita'  costituite  a
copertura delle riserve tecniche iscritte  a  fronte  delle  cessioni
stesse; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 settembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Dal  1'  gennaio   1994   per   le   imprese   che   esercitano
l'assicurazione sulla vita cessa,  anche  per  i  contratti  conclusi
prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e
26 del testo unico delle  leggi  sull'esercizio  delle  assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1959, n. 449, e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre
1986, n. 742. 
  2. Dal 1' gennaio  1994  cessa  l'obbligo,  disposto  dal  comma  8
dell'articolo 31 della legge 22 ottobre 1986, n.  742,  di  iscrivere
tra gli elementi dell'attivo un  ammontare  non  inferiore  a  quello
delle riserve tecniche relative alle quote cedute  dalle  imprese  ai
sensi dell'articolo 23 del testo  unico  delle  leggi  sull'esercizio
delle assicurazioni private, approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. 
  3. Dal 1' gennaio 1994 l'obbligo delle imprese di assicurazione  di
iscrivere tra gli elementi dell'attivo  disponibilita'  comprese  tra
quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 32 della legge  22  ottobre
1986, n. 742, va adempiuto per un ammontare non  inferiore  a  quello
delle riserve tecniche di cui all'articolo  31  della  stessa  legge,
comprese le quote cedute di cui al comma 1. 
  4. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
"  s)  il  credito  nei  confronti  dell'Istituto   nazionale   delle
assicurazioni - INA S.p.a., o suoi aventi causa, per la  restituzione
delle  attivita'  costituite  a  copertura  delle  riserve   tecniche
iscritte a fronte delle cessioni legali effettuate dalle  imprese  in
base alle disposizioni sull'obbligo di cessione.". 
  5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. o  i  suoi
aventi causa provvedono, entro il termine  del  31  dicembre  1998  e
secondo modalita'  da  concordare,  alla  restituzione  alle  imprese
cedenti delle attivita' costituite a copertura delle riserve tecniche
iscritte fino al 31 dicembre 1993 per le quote cedute  dalle  imprese
ai sensi delle disposizioni sull'obbligo di cessione, al netto  delle
provvigioni d'acquisto rimaste da ammortizzare. 
  6. In caso di scissione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni
- INA S.p.a., con attribuzione ad una delle societa' derivanti  dalla
scissione  delle  attivita'  costituite  a  copertura  delle  riserve
tecniche di cui al comma 4 e del relativo obbligo di restituzione, il
trasferimento di dette attivita' esonera l'Istituto  nazionale  delle
assicurazioni  -  INA  S.p.a.,  per  quanto  attiene  all'obbligo  di
restituzione, dalla  responsabilita'  solidale  di  cui  all'articolo
2504-decies, secondo comma, del codice civile.