IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  30  della  legge  30  gennaio  1968,  n.  46,  sulla
disciplina  dei  titoli  e  dei marchi di identificazione dei metalli
preziosi, come modificato dalla legge 4 giugno 1991, n. 188;
  Visto il regolamento per l'applicazione della citata  legge  n.  46
del 1968, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1970, n. 1496, e successive modificazioni;
  Sentiti   i   rappresentanti  delle  associazioni  delle  categorie
interessate a livello nazionale;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   sulla   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  sull'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
  Sentito  il  parere  del   comitato   centrale   metrico   espresso
nell'adunanza del 14 gennaio 1992;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nell'ordinanza
generale del 30 novembre 1992 dal quale si e' ritenuto di discostarsi
relativamente all'art. 1, comma 1, considerato  il  tenore  letterale
dell'art.  32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che parla
di "aziende, gestioni o servizi speciali";
  Ravvisata peraltro l'opportunita', in base al predetto art. 32,  di
dover   integrare   il   termine   "azienda"  con  la  qualificazione
"speciale";
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma  dell'art.  17,  comma  3,  della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 175402 del 22 aprile 1993;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'istanza per l'abilitazione  ad  effettuare  le  operazioni  di
saggio  dei  metalli  preziosi  ed a rilasciare le certificazioni del
titolo dei prodotti saggiati, di  cui  all'art.  30  della  legge  30
gennaio 1968, n. 46, come modificato dall'art. 1 della legge 4 giugno
1991,   n.  188,  e'  presentata  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato  -  Direzione  generale  del  commercio
interno  e  dei  consumi industriali - Divisione XII Ufficio centrale
metrico e del saggio dei metalli preziosi, dalla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura interessata  o  da  sua  azienda
speciale.
  2.  L'istanza  deve  essere  corredata  di  adeguata documentazione
comprovante:
   - la dotazione organica del personale addetto al  laboratorio  con
le relative qualifiche professionali;
   -  le  dimensioni  e  le  caratteristiche  dei  locali  adibiti  a
laboratorio;
   - l'attrezzatura del  laboratorio  destinato  alle  operazioni  di
saggio  dei  singoli  metalli  preziosi,  per i quali viene richiesta
l'abilitazione;
   - il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si trascrive il testo  dell'art.  30  della  legge  30
          gennaio  1968,  n. 46, come modificato dalla legge 4 giugno
          1991, n. 188:
             "Art. 30. - Sono  istituiti  laboratori  di  saggio  dei
          metalli  preziosi  presso  l'Ufficio centrale metrico e del
          saggio dei metalli preziosi o presso gli uffici provinciali
          metrici e del saggio dei metalli preziosi  determinati  con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.
             I  laboratori  delle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e agricoltura, che abbiano idonea attrezzatura
          e offrano adeguate garanzie, possono essere abilitati,  con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, ad effettuare le operazioni di saggio dei
          metalli preziosi disciplinati dalla presente legge, nonche'
          a rilasciare le  certificazioni  del  titolo  dei  prodotti
          saggiati,  con  validita'  equipollente a quelle rilasciate
          dai laboratori  degli  uffici  provinciali  metrici  e  del
          saggio dei metalli preziosi. Per l'esercizio delle predette
          attivita',   i   laboratori   delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura sono  sottoposti  alla
          vigilanza  ed  al  controllo dell'amministrazione metrica e
          del saggio dei metalli preziosi.
             Con  propri  decreti  il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,  sentito  il  parere  del
          comitato  centrale  metrico  ed  i   rappresentanti   delle
          associazioni   delle   categorie   interessate   a  livello
          nazionale, provvede a:
               a) fissare le modalita' e le condizioni per abilitare,
          ai sensi del comma precedente, i laboratori di saggio delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
               b)  aggiornare  i  metodi  ufficiali  di  saggio   per
          l'accertamento  del titolo degli oggetti contenenti metalli
          preziosi ed i criteri dei prelievi dei campioni;
               c) emanare ogni altra  disposizione  per  l'attuazione
          delle norme di cui al presente articolo.
             Ai  fini  degli  accertamenti  di cui all'art. 21, primo
          comma, lettera a),  l'ufficio  provinciale  metrico  e  del
          saggio  dei metalli preziosi competente per territorio puo'
          avvalersi, per il saggio dei campioni prelevati, anche  dei
          laboratori    delle   camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura abilitati ai  sensi  del  secondo
          comma,  che  provvedono alla analisi ed alla certificazione
          secondo le disposizioni del regolamento. Il certificato del
          saggio redatto dai predetti  laboratori  e'  utilizzato  ai
          fini    della    relazione   circostanziata   all'autorita'
          giudiziaria competente di cui all'art.  24, comma primo.
             Per le certificazioni  di  cui  al  secondo  comma  sono
          corrisposti,  con  le  stesse  modalita', diritti pari alla
          meta' di quelli  fissati  per  le  analoghe  certificazioni
          effettuate  dai laboratori degli uffici provinciali metrici
          e del saggio dei metalli preziosi.
             Le tariffe dovute ai laboratori di  saggio  dei  metalli
          preziosi  delle camere di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura sono soggette all'approvazione del  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
             -  L'art.  32 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 (Testo
          unico delle leggi sui  consigli  provinciali  dell'economia
          corporativa) e' cosi' formulato:
             "Art.  32.  -  Oltre  ad  avere le attribuzioni indicate
          negli articoli precedenti, i consigli:
              1) adempiono le attribuzioni gia' demandate ai comitati
          forestali, alle  commissioni  provinciali  di  agricoltura,
          alle   commissioni   e   ai  comitati  zootecnici  ed  alle
          amministrazioni provinciali in  dipendenza  delle  leggi  5
          luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162;
              2)  approvano  i  piani di massima della destinazione e
          utilizzazione dei demani comunali e dei domini  collettivi,
          in  conformita'  delle  leggi  vigenti in materia, salvo il
          disposto dell'art. 1 della legge 16  marzo  1931,  n.  377,
          contenente norme per la coordinazione delle leggi sugli usi
          civici con quelle della bonifica integrale;
             3)  compilano,  in  base a norme regolamentari approvate
          dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per
          la grazia e giustizia, i ruoli degli stimatori  e  pesatori
          pubblici,  i  ruoli  in genere dei periti e degli esperti e
          formano altresi', a norma di legge, il ruolo dei mediatori;
          tuttavia in nessun caso i consigli  possono  formare  ruoli
          per  attivita'  professionali  per le quali sussistano albi
          regolati da apposite disposizioni;
             4) amministrano le borse di commercio,  percependone  le
          entrate  e  sostenendone le spese, comprese quelle inerenti
          alla  vigilanza  governativa,  e  possono   altresi',   con
          l'autorizzazione  del Ministro per le corporazioni, sentiti
          i  Ministri  interessati,  fondare  ed  esercire   aziende,
          gestioni      o     servizi     speciali     nell'interesse
          dell'agricoltura,  dell'industria  o   del   commercio,   o
          partecipare   ad   aziende,  gestioni  o  servizi  speciali
          sempreche' siano fondati e gestiti da altri enti  pubblici,
          fissando  in  quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i
          consigli stessi si riservano;
             Omissis".
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'articolo 1:
             - Per il testo  vigente  dell'art.  30  della  legge  n.
          46/1968 si veda in note alle premesse.