IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
 
  Visti gli articoli 128-135 e 1280  del  codice  della  navigazione,
approvato con il regio decreto 30 marzo 1932, n. 327; 
  Visti gli articoli 41-69; 129-137; 162-165 del regolamento  per  la
navigazione interna,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 giugno 1949, n. 631; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19  gennaio  1957,
n. 332, ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959; 
  Vista  la  legge  19  febbraio  1992,  n.   142,   concernente   le
disposizioni  per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti   dalla
appartenenza dell'Italia alla Comunita'  europea  (legge  comunitaria
1991); 
  Ritenuta la necessita' di dare attuazione  alla  direttiva  CEE  n.
87/540, concernente l'accesso alla professione  di  trasportatore  di
merci per via navigabile  nel  settore  dei  trasporti  nazionali  ed
internazionali  ed   il   riconoscimento   reciproco   dei   diplomi,
certificati ed altri titoli relativi a tale professione; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il parere dell'adunanza generale del Consiglio  di  Stato  in
data 5 ottobre 1992,  esperita  la  procedura  prevista  dalla  sopra
citata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, con la  comunicazione  al
Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
di cui alla nota n. 153/ECE del 16 marzo 1993; 
 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Ai fini del presente decreto s'intende: 
   1) per "professione di trasportatore di merci per via navigabile",
l'attivita' di qualsiasi impresa che, mediante un battello  impiegato
in navigazione interna, effettui un trasporto di merci per  conto  di
terzi, anche se questa attivita' sia esercitata solo occasionalmente; 
   2)  per  "imprese",  sia  le  imprese   individuali   che   quelle
societarie, ai sensi dell'art. 58 del  trattato  C.E.E.,  nonche'  le
associazioni, consorzi o cooperative di battellieri, anche non dotate
di personalita' giuridica, aventi  lo  scopo  di  acquisire  traffico
presso i caricatori per ripartirlo tra i  loro  aderenti  ed  i  loro
membri. 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - La direttiva CEE n. 87/540, relativa all'accesso  alla
          professione  di  trasportatore  di merci per via navigabile
          nel  settore  dei  trasporti  nazionali  ed  internazionali
          intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati
          ed  altri  titoli  relativi  a  tale  professione, e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 322 del 12 novembre 1987.
          Note alla premesse:
             -  La  legge  n.  332/1957  reca  norme  relative   agli
          accertamenti  sanitari per l'iscrizione nelle matricole del
          personale navigante della  navigazione  interna  e  per  il
          conseguimento dei rispettivi titoli professionali.
             -  Il  D.P.R.  7  aprile 1959, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 137 dell'11  giugno  1959,  reca  norme  sullo
          svolgimento  degli esami e la composizione delle rispettive
          commissioni esaminatrici per  il  conferimento  dei  titoli
          professionali  e  delle  qualifiche  di "Autorizzato" della
          navigazione interna.
             - Per il titolo della direttiva n.  87/540  si  veda  in
          nota al titolo.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.