IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti gli articoli 128-135 e 1280 del codice della navigazione, approvato con il regio decreto 30 marzo 1932, n. 327; Visti gli articoli 41-69; 129-137; 162-165 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1949, n. 631; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332, ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria 1991); Ritenuta la necessita' di dare attuazione alla direttiva CEE n. 87/540, concernente l'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali ed il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato in data 5 ottobre 1992, esperita la procedura prevista dalla sopra citata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 153/ECE del 16 marzo 1993; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto s'intende: 1) per "professione di trasportatore di merci per via navigabile", l'attivita' di qualsiasi impresa che, mediante un battello impiegato in navigazione interna, effettui un trasporto di merci per conto di terzi, anche se questa attivita' sia esercitata solo occasionalmente; 2) per "imprese", sia le imprese individuali che quelle societarie, ai sensi dell'art. 58 del trattato C.E.E., nonche' le associazioni, consorzi o cooperative di battellieri, anche non dotate di personalita' giuridica, aventi lo scopo di acquisire traffico presso i caricatori per ripartirlo tra i loro aderenti ed i loro membri.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La direttiva CEE n. 87/540, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 322 del 12 novembre 1987. Note alla premesse: - La legge n. 332/1957 reca norme relative agli accertamenti sanitari per l'iscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna e per il conseguimento dei rispettivi titoli professionali. - Il D.P.R. 7 aprile 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 dell'11 giugno 1959, reca norme sullo svolgimento degli esami e la composizione delle rispettive commissioni esaminatrici per il conferimento dei titoli professionali e delle qualifiche di "Autorizzato" della navigazione interna. - Per il titolo della direttiva n. 87/540 si veda in nota al titolo. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.