IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto  il  decreto-legge  13  maggio  1991,  n. 152 convertito, con
modificazioni ed integrazioni dalla legge 12  luglio  1991,  n.  203,
recante  "Provvedimenti  urgenti  in  tema di lotta alla criminalita'
organizzata  e  di  trasparenza  e  buon   andamento   dell'attivita'
amministrativa";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602,  recante  "Disposizioni  sulla riscossione delle imposte sui
redditi";
  Vista  la  legge  28  gennaio  1977,  n.  10,  recante  "Norme  per
l'edificabilita' dei suoli";
  Vista  la  legge  24  novembre  1981, n. 689, recante "Modifiche al
sistema penale";
  Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante "Norme  in  materia
di  controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero
e sanatoria delle opere edilizie";
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentiti i Ministri delle  finanze,  dei  lavori  pubblici  e  della
marina mercantile;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 17 dicembre 1992;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma  dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n.
3001/M/4(9) del 21 gennaio 1993);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Capo I
                    COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
                    DEL COMITATO TECNICO CENTRALE
                               Art. 1.
  1. Il comitato tecnico centrale e' presieduto da un prefetto ed  e'
composto da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno - dei quali
almeno  uno appartenente al ruolo dell'amministrazione civile - della
difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile,
scelti tra funzionari e ufficiali in possesso di specifica esperienza
e preparazione professionale nel  settore.  Dei  predetti  componenti
almeno  due  sono  designati  tra appartenenti ai ruoli tecnici delle
rispettive amministrazioni.
  2. Quando e' necessaria l'acquisizione  di  ulteriori  elementi  di
conoscenza  e  valutazione  tecnica,  il presidente del comitato puo'
chiamare  a  partecipare  alle   sedute   rappresentanti   di   altre
amministrazioni o enti pubblici interessati.
  3.  Il comitato si avvale del supporto tecnico-amministrativo di un
ufficio di segreteria istituto nell'ambito del Gabinetto del Ministro
dell'interno che  provvede  a  curare  gli  adempimenti  connessi  al
funzionamento  e all'attivita' del Comitato medesimo con l'impiego di
personale gia' in servizio.
  4.    Svolge    le    funzioni   di   segretario   un   funzionario
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non  inferiore
a direttore di sezione.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - Il testo coordinato del D.L. 13 maggio  1991,  n.  152,
          con  la  legge  di  conversione  12 luglio 1991, n. 203, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.  162,
          del 12 luglio 1991.
             -   Il   D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  602,  recante
          "Disposizioni sulla riscossione sulle imposte sui  redditi"
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973.
             - La legge 28 gennaio 1977, n. 10,  recante  "Norme  per
          l'edificabilita'  dei  suoli"  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n.  27 del 29 gennaio 1977.
             - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante  "Modifiche
          al  sistema penale" e' pubblicata nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.
             - La legge 28 febbraio 1985, n. 47,  recante  "Norme  in
          materia  di  controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia,
          sanzioni, recupero e sanatoria  delle  opere  edilizie"  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 53 del 2 marzo 1985.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunitati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbono  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione della Corte deii conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.