IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni ed integrazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi"; Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante "Norme per l'edificabilita' dei suoli"; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale"; Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante "Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie"; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 3001/M/4(9) del 21 gennaio 1993); A D O T T A il seguente regolamento: Capo I COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO CENTRALE Art. 1. 1. Il comitato tecnico centrale e' presieduto da un prefetto ed e' composto da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno - dei quali almeno uno appartenente al ruolo dell'amministrazione civile - della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile, scelti tra funzionari e ufficiali in possesso di specifica esperienza e preparazione professionale nel settore. Dei predetti componenti almeno due sono designati tra appartenenti ai ruoli tecnici delle rispettive amministrazioni. 2. Quando e' necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza e valutazione tecnica, il presidente del comitato puo' chiamare a partecipare alle sedute rappresentanti di altre amministrazioni o enti pubblici interessati. 3. Il comitato si avvale del supporto tecnico-amministrativo di un ufficio di segreteria istituto nell'ambito del Gabinetto del Ministro dell'interno che provvede a curare gli adempimenti connessi al funzionamento e all'attivita' del Comitato medesimo con l'impiego di personale gia' in servizio. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo coordinato del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, con la legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 162, del 12 luglio 1991. - Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione sulle imposte sui redditi" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973. - La legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante "Norme per l'edificabilita' dei suoli" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 29 gennaio 1977. - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981. - La legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante "Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 1985. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunitati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte deii conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.