IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge  3 febbraio 1963, n. 69, concernente l'ordinamento
della professione di giornalista;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  febbraio  1965,
n.  115,  recante  regolamento  di  esecuzione della legge 3 febbraio
1963, n. 69;
  Vista la richiesta formulata dal  Consiglio  nazionale  dell'Ordine
dei   giornalisti,  nella  seduta  del  30  gennaio  1992,  intesa  a
modificare il decreto del  Presidente  della  Repubblica  4  febbraio
1965,  n.  115, e successive modificazioni, nella parte relativa alla
disciplina degli esami di idoneita' professionale per i giornalisti;
  Vista la nota del Consiglio nazionale dell'Ordine dei  giornalisti,
in  data  29  luglio  1992,  con  la  quale  e' stato espresso parere
favorevole alle modifiche apportate al testo originario dal Ministero
di grazia e giustizia;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 17 dicembre 1992;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1993;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1965, n. 115, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 44 (Prova di idoneita' professionale ). - 1. La prova scritta
prevista dall'art. 32, primo comma, della legge, consiste:
    a) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o  di
altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione
in un massimo di 30 righe dattiloscritte (da 60 battute ciascuna);
    b)  nello  svolgimento  di  una  prova di attualita' e di cultura
politico-economico-sociale riguardanti l'esercizio della  professione
mediante questionari articolati in domande cui il candidato e' tenuto
a rispondere per iscritto;
    c)  nella  redazione  di  un  articolo su argomenti di attualita'
scelti dal candidato tra  quelli,  in  numero  non  inferiore  a  sei
(interni,   esterni,  economia-sindacato,  cronaca,  sport,  cultura-
spettacolo)   proposti   dalla   commissione,   anche   sulla    base
dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita.
  Tale  articolo  non deve superare una pagina e mezzo dattiloscritta
di 45 righe da 60 battute ciascuna.
   2. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la
conoscenza  dei  principi  dell'etica  professionale,   delle   norme
giuridiche attinenti al giornalismo e specificatamente delle tecniche
e  pratiche  inerenti all'esercizio della professione. In particolare
e' richiesta la conoscenza delle seguenti materie:
    a) elementi di storia del giornalismo;
    b) elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica;
    c)  tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici
fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica;
    d) norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto
pubblico; ordinamento giuridico della professione  di  giornalista  e
norme  contrattuali  e  previdenziali;  norme amministrative e penali
concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto d'autore;
    e) etica professionale;
    f) i media nel sistema economico italiano.
   3. Lo svolgimento della prova orale comprende anche la discussione
di un argomento di attualita', liberamente scelto dal candidato,  nel
settore della politica interna, della politica estera, dell'economia,
del  costume,  dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o
in qualsiasi altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una
particolare conoscenza professionale durante il praticantato. Analoga
scelta puo' essere compiuta dal candidato nella materia  delle  norme
giuridiche  attinenti  al  giornalismo.  L'argomento  o gli argomenti
prescelti,  compendiati  in  un  breve   sommario,   debbono   essere
comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della prova, e da
essi  puo' prendere l'avvio il colloquio allo scopo sia di mettere il
candidato a suo completo  agio  sia  di  valutarne  le  capacita'  di
ricerca  e  di  indagine,  di  attitudine  alla  inchiesta e di acume
critico, di discernimento e di sintesi.
   4. A conclusione della  prova  orale  il  presidente  comunica  al
candidato  il  giudizio  della  commissione  sulla prova scritta e, a
richiesta del candidato, gli mostra  l'elaborato  sottolineandone  in
breve i limiti e/o i pregi e/o fornendo eventuali chiarimenti.".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo  dell'intero  art.  32  della legge n.
          69/1963 si veda in nota all'art. 2.