IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente l'ordinamento della professione di giornalista; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, recante regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69; Vista la richiesta formulata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nella seduta del 30 gennaio 1992, intesa a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, nella parte relativa alla disciplina degli esami di idoneita' professionale per i giornalisti; Vista la nota del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in data 29 luglio 1992, con la quale e' stato espresso parere favorevole alle modifiche apportate al testo originario dal Ministero di grazia e giustizia; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1993; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e' sostituito dal seguente: "Art. 44 (Prova di idoneita' professionale ). - 1. La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge, consiste: a) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe dattiloscritte (da 60 battute ciascuna); b) nello svolgimento di una prova di attualita' e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l'esercizio della professione mediante questionari articolati in domande cui il candidato e' tenuto a rispondere per iscritto; c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualita' scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esterni, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura- spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita. Tale articolo non deve superare una pagina e mezzo dattiloscritta di 45 righe da 60 battute ciascuna. 2. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dei principi dell'etica professionale, delle norme giuridiche attinenti al giornalismo e specificatamente delle tecniche e pratiche inerenti all'esercizio della professione. In particolare e' richiesta la conoscenza delle seguenti materie: a) elementi di storia del giornalismo; b) elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica; c) tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica; d) norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto d'autore; e) etica professionale; f) i media nel sistema economico italiano. 3. Lo svolgimento della prova orale comprende anche la discussione di un argomento di attualita', liberamente scelto dal candidato, nel settore della politica interna, della politica estera, dell'economia, del costume, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza professionale durante il praticantato. Analoga scelta puo' essere compiuta dal candidato nella materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo. L'argomento o gli argomenti prescelti, compendiati in un breve sommario, debbono essere comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della prova, e da essi puo' prendere l'avvio il colloquio allo scopo sia di mettere il candidato a suo completo agio sia di valutarne le capacita' di ricerca e di indagine, di attitudine alla inchiesta e di acume critico, di discernimento e di sintesi. 4. A conclusione della prova orale il presidente comunica al candidato il giudizio della commissione sulla prova scritta e, a richiesta del candidato, gli mostra l'elaborato sottolineandone in breve i limiti e/o i pregi e/o fornendo eventuali chiarimenti.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1: - Per il testo dell'intero art. 32 della legge n. 69/1963 si veda in nota all'art. 2.