IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare norme che consentano di assicurare la riscossione della quota fissa individuale annua di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il termine del 15 settembre 1993, fissato dall'articolo 2 del decreto del Ministro della sanita' in data 10 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1993, e' prorogato al 31 ottobre 1993.