IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo e  di  successiva
quiescenza  dei  docenti  e   dei   ricercatori   delle   istituzioni
universitarie, al fine di rimuovere incertezze  interpretative  circa
l'applicabilita' della normativa che prevede la facolta' di permanere
in servizio per un biennio oltre il limite massimo di eta'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 settembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. La disposizione di cui all'articolo 16 del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992,  n.  503,  non  si  applica  ai  professori  ed  ai
ricercatori delle istituzioni universitarie. 
  2.  Il  termine  utile  per  la  presentazione  delle  domande   di
trasferimento del personale docente e'  fissato  in  venti  giorni  a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
vacanza del posto.