La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dall'anno 1993 e' concesso all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.), un contributo annuo di lire 2.500 milioni. 2. Il contributo e' ripartito annualmente dall'Unione italiana ciechi sulla base dei programmi e della organizzazione sul territorio degli Istituti di cui al comma 1. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante riduzione del capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1993 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' statto redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.