IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti modificazioni alla  disciplina  dell'imposta
sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' sui termini per il condono
previdenziale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 settembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i  Ministri  del  bilancio  e
della programmazione  economica  e  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. La disposizione di cui all'articolo 7,  comma  1,  del  decreto-
legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 5 novembre 1992, n. 429, si applica fino all'entrata in  vigore
dei provvedimenti di riordino del trattamento tributario dei  redditi
di capitale e dei redditi diversi di cui all'articolo  81,  comma  1,
lettere c), c-bis) e  c-ter),  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e comunque non oltre il 30 giugno 1994.