IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonche' sui termini per il condono previdenziale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto- legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, si applica fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e comunque non oltre il 30 giugno 1994.