IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare, per il prossimo anno scolastico 1993-1994, nelle aree di maggior rischio di dispersione scolastica, anche in vista della definizione del programma triennale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, una piu' qualificata e razionale prosecuzione degli interventi di prevenzione e rimozione, al fine di realizzare una delle condizioni essenziali per piu' ampie iniziative di risanamento sociale e di lotta alla criminalita' diffusa; Ritenuta la necessita' di sostenere il predetto intervento con nuove misure di razionalizzazione dell'impiego del personale della scuola; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per l'anno scolastico 1993-1994 nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna e nelle aree urbane di Milano, Torino e Roma, al fine di assicurare una piu' qualificata e razionale prosecuzione delle attivita' didattico-educative e psico-pedagogiche finalizzate alla prevenzione e alla rimozione della dispersione scolastica, e' autorizzata l'utilizzazione di duecentocinquanta unita' di personale docente della scuola media e della scuola materna che abbia svolto tali attivita' nell'anno scolastico 1992-1993. 2. I criteri e le modalita' per la ripartizione e l'utilizzazione del predetto personale e per la realizzazione dei progetti delle attivita' di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione. 3. Il disposto dell'articolo 5, comma 5, del decretolegge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, si applica anche alla scuola materna. 4. Il limite massimo di mille unita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, e' ridotto, per l'anno 1993-1994, a settecentocinquanta unita'. Per il medesimo anno scolastico non si fa luogo alle predette utilizzazioni presso le universita' e gli istituti superiori di cui alla lettera b) dello stesso articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 1993.