La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Rapporti finanziari tra lo Stato e la Tavola valdese 1. I rapporti finanziari tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli seguenti, sulla base dell'intesa stipulata il 25 gennaio 1993, allegata alla presente legge, che integra l'intesa tra lo Stato e la Tavola valdese firmata in data 21 febbraio 1984 ed approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione della Repubblica italiana e' il seguente: "Art. 8. (Omissis). I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.". Nota all'art. 1: - La legge n. 449/1984 reca: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese.".