La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il contributo annuo dello Stato alla Stazione zoologica "Antonio
Dohrn"   di  Napoli,  ente  nazionale  di  ricerca  a  carattere  non
strumentale ai sensi dell'articolo 8 della legge 9  maggio  1989,  n.
168,  gia'  stabilito  in  lire 4.700 milioni dalla legge 23 dicembre
1986, n. 925, e' elevato a lire 14.700 milioni  a  partire  dall'anno
1993.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  8  della  legge   n.   168/1989
          (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica) e' il seguente:
             "Art.  8 (Autonomia degli enti di ricerca). - 1. Il CNR,
          l'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare   (INFN),   gli
          osservatori  astronomici,  astrofisici e vesuviano, nonche'
          gli enti e istituzioni pubbliche  nazionali  di  ricerca  a
          carattere  non  strumentale  hanno  autonomia  scientifica,
          organizzativa, finanziaria e contabile ai  sensi  dell'art.
          33  della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel
          rispetto delle loro  finalita'  istituzionali,  con  propri
          regolamenti.
             2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui
          al  comma  1  sono  individuati  con decreto del Presidente
          della Repubblica. Il  decreto  viene  adottato  sentite  le
          competenti  commissioni  della  Camera  dei  deputati e del
          Senato della Repubblica, dal  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro,  il  quale  avra'  preventivamente
          acquisito il parere del  CNST,  parere  che  dovra'  essere
          espresso,  a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla
          richiesta. In prima applicazione,  il  decreto  e'  emanato
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge.
             3. Gli enti di cui al presente articolo:
               a)  svolgono  attivita'  di  ricerca  scientifica  nel
          rispetto   dell'autonomia   di   ricerca   delle  strutture
          scientifiche e della liberta' di ricerca  dei  ricercatori,
          singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni
          istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
               b)   gestiscono  programmi  di  ricerca  di  interesse
          nazionale, attuati anche in collaborazione con  altri  enti
          pubblici  e  privati,  e  partecipano alla elaborazione, al
          coordinamento ed alla esecuzione di  programmi  di  ricerca
          comunitari ed internazionali;
               c)  provvedono  all'istituzione, alla organizzazione e
          al funzionamento delle strutture di ricerca e di  servizio,
          anche    per    quanto    concerne   i   connessi   aspetti
          amministrativi, finanziari e di gestione;
               d)  esercitano  la  propria  autonomia  finanziaria  e
          contabile ai sensi del comma 5.
             4.  I  regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel
          rispetto dei  limiti  e  delle  procedure  stabiliti  dalla
          apposita  legge  di attuazione dei principi di autonomia di
          cui al presente articolo e sono trasmessi al  Ministro  che
          esercita  i  controlli  di  legittimita'  e  di  merito.  I
          controlli di legittimita' e di merito si  esercitano  nelle
          forme  di  cui  all'art.  6,  commi 9 e 10; il controllo di
          merito e' esercitato nella forma della  richiesta  motivata
          di  riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
          loro  comunicazione,  decorso   il   quale   si   intendono
          approvati.   I   regolamenti  sono  emanati  dagli  enti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             5. Agli enti di cui al presente articolo  si  estendono,
          in  quanto  compatibili  con  i  rispettivi ordinamenti, le
          norme in materia di autonomia finanziaria  e  contabile  di
          cui  ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento
          di amministrazione,  finanza  e  contabilita'  di  ciascuno
          degli  enti  di  ricerca  e'  emanato  secondo le procedure
          previste dalle rispettive normative  ed  e'  sottoposto  al
          controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4".
             - La legge n. 925/1986 reca: "Adeguamento del contributo
          annuo  alla  Stazione zoologica 'Antonio Dohrn' di Napoli e
          suo potenziamento".