IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed in particolare il comma
1 dell'art. 7; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo luogotenenziale  21  agosto
1945, n. 508; 
  Visto il regolamento  sul  servizio  territoriale  e  di  presidio,
approvato con decreto del Ministro della difesa  in  data  19  maggio
1973; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 giugno 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 settembre 1993; 
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                           Classificazione 
  1. Il Corpo di polizia penitenziaria e' dotato della bandiera. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             - Il  comma  1  dell'art.  7  della  legge  n.  395/1990
          (Ordinamento del Corpo di  polizia  penitenziaria)  prevede
          che: "Le bandiere e le decorazioni del Corpo  degli  agenti
          di  custodia  sono   attribuite   al   Corpo   di   polizia
          penitenziaria. Con decreto del Presidente della Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   su
          proposta del Ministro di grazia e  giustizia,  di  concerto
          con i Ministri dell'interno, della difesa e delle  finanze,
          sono stabilite le caratteristiche della bandiera del  Corpo
          di polizia penitenziaria". 
             -  L'art.  23  del  D.Lgs.  n.  508/1945  (Modificazioni
          all'ordinamento del Corpo degli agenti  di  custodia  delle
          carceri) e' cosi' formulato: 
             "Art. 23. - Il Corpo degli  agenti  di  custodia  ha  la
          bandiera nazionale. 
             Essa   viene   custodita   nell'ufficio   del   maggiore
          comandante  il  Corpo  per  essere  usata  nelle  cerimonie
          ufficiali". 
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per: 
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
          b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei  decreti
          legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi  quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale; 
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.