IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il  codice  della  navigazione, emanato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
  Visto il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito  in  legge
26  giugno  1990,  n.  165,  con  cui  all'art. 10 e' stata istituita
un'imposta erariale in aggiunta ai  diritti  di  approdo  e  partenza
degli aeromobili, commisurata alla rumorosita' degli aeromobili;
  Vista  la legge 5 maggio 1976, n. 324, modificata e integrata dalla
legge 15 febbraio 1985, n. 25, sui diritti per l'uso degli  aeroporti
aperti  al  traffico  civile,  nonche' dalla legge 2 ottobre 1991, n.
316, contenente disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia
di trasporto aereo;
  Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1983, n. 213, che ha disposto
in ordine alla regolamentazione del certificato acustico dei velivoli
da attuarsi con decreto del Ministro dei trasporti;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti 3 dicembre  1983  sulla
certificazione acustica dei velivoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982,
n. 1085, sulle modalita' per  l'accertamento,  la  riscossione  e  il
versamento  dei  diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico
aereo civile;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  emesso  dall'adunanza
generale nella seduta del 9 aprile 1992;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 6 agosto 1993;
  Sulla proposta del  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente;
                                EMANA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'imposta  erariale istituita dall'art. 10 del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno  1990,  n.  165,
consistente  in  un  aumento  percentuale dell'importo dei diritti di
approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'art. 2 della legge
5 maggio 1976, n.  324, e successive modificazioni, e' fissata  nelle
seguenti misure:
    a)  20  per cento, per i velivoli subsonici a reazione e ad elica
senza certificazione acustica, con esclusione  dei  velivoli  ad  uso
antincendio,  acrobatico,  agricolo,  dei  motoalianti e dei velivoli
amatoriali;
    b) 15 per cento per i velivoli subsonici  a  reazione  aventi  le
caratteristiche  indicate  nel  capitolo  2  dell'allegato  XVI  alla
convenzione di Chicago del  7  dicembre  1944  sull'aviazione  civile
internazionale;
    c)  5  per  cento,  per i velivoli subsonici a reazione aventi le
caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI citato alla
lettera b) e  per  i  velivoli  ad  elica  muniti  di  certificazione
acustica.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - L'art. 10 del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia
          di determinazione del reddito ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi,  di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
          contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti)
          cosi' recita:
             "Art. 10. -  1.  E'  istituita  un'imposta  erariale  in
          aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili,
          previsti  dall'art.  2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e
          successive modificazioni (v.  appresso, n.d.r.).
             2. Le modalita' per l'accertamento, la riscossione e  il
          versamento  dell'imposta  di  cui  al  comma  1, nonche' la
          misura  dell'aliquota  sono  stabilite  con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro dei
          trasporti, di concerto con i Ministri  delle  finanze,  del
          tesoro  e  dell'ambiente,  da emanare entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
             3. L'imposta erariale non puo' superare in ogni caso  il
          20  per cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata
          alla rumorosita' degli aeromobili graduata con attribuzioni
          di incrementi o riduzioni  di  aliquota  secondo  le  norme
          internazionali di certificazione del rumore.
             4.  Una  quota  pari  al  40  per  cento  dei versamenti
          risultanti  in  sede  consuntiva  e'  assegnata   nell'anno
          successivo  allo  stato  di  previsione  del  Ministero dei
          trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al
          disinquinamento  acustico,  con  preferenza  per  le   zone
          aeroportuali,   mentre  una  quota  del  25  per  cento  e'
          assegnata  allo   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'ambiente  per  il potenziamento dei servizi tecnici di
          controllo dello stato dell'ambiente".
             Il testo dell'art. 2  della  legge  n.  324/1976  (Nuove
          norme  in  materia  di  diritti  per  l'uso degli aeroporti
          aperti  al  traffico  aereo  civile),  sopracitato,  e'  il
          seguente:
             "Art.  2. - I diritti di approdo per gli aeromobili sono
          fissati come segue:
              1) per gli  aeromobili  che  svolgono  attivita'  aerea
          internazionale:
               L.  800  per  ogni tonnellata o frazione di tonnellata
          sulle prime 25  tonnellate  del  peso  massimo  al  decollo
          risultante dal certificato di navigabilita';
               L.  1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di
          tonnellata;
              2) per gli  aeromobili  che  svolgono  attivita'  aerea
          entro  i limiti del territorio nazionale, con esclusione di
          quelli adibiti ad attivita' didattica:
               L.  400  per tonnellata o frazione di tonnellata sulle
          prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo  risultante
          dal certificato di navigabilita';
               L.  600  per  ogni successiva tonnellata o frazione di
          tonnellata.
             I diritti di partenza degli  aeromobili  sono  uguali  a
          quelli  di  approdo.  Le  misure  dei  diritti indicate nel
          presente articolo sono maggiorate del 50 per  cento  quando
          l'approdo  o  la  partenza  avvengono nelle ore notturne. I
          diritti  previsti  nel  presente   articolo   sono   dovuti
          dall'esercente   quando   l'aeromobile   svolge   attivita'
          commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi".
             La misura dei diritti di approdo e di partenza e'  stata
          elevata,  da ultimo, con D.P.R. 9 dicembre 1991, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  13  del  17
          gennaio 1992.
          Note alle premesse:
             -  Per il testo dell'art. 10 del D.L. n. 90/1990 si veda
          in nota al titolo.
             -  La  legge  n.  213/1983  reca  modifiche  di   alcune
          disposizioni  del  codice  della  navigazione relative alla
          navigazione aerea. Si trascrive  il  testo  dei  primi  due
          commi del relativo art. 10:
             "Le  categorie  di  aeromobili,  di cui all'art. 771 del
          codice della navigazione, che  debbono  essere  muniti  del
          certificato  acustico,  i  requisiti  e  le  modalita'  per
          ottenerlo e le  eventuali  deroghe  saranno  stabiliti  con
          decreto  del  Ministro  dei trasporti da emanarsi entro 180
          giorni dall'entrata in  vigore  della  presente  legge,  in
          conformita'   della   normativa  adottata  dalla  Comunita'
          economica  europea  relativamente  alla  limitazione  delle
          emissioni sonore degli aeromobili subsonici.
             Con lo stesso decreto sara' determinata la data entro la
          quale  tutti  gli  aeromobili  dovranno  essere forniti del
          certificato di cui sopra".
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Per il testo dell'art. 10 del D.L. n. 90/1990 si veda
          in nota al titolo.
             - Per il testo dell'art. 2 della legge  n.  324/1976  si
          veda in nota al titolo.
             - I capitoli 2 e 3 dell'allegato XVI alla convenzione di
          Chicago  del  7 dicembre 1944, approvata con D.Lgs. 6 marzo
          1948, n. 616, cosi' recitano (versione non ufficiale):
                                   "Capitolo 2
                          VELIVOLI SUBSONICI A GETTO
            Istanza di rilascio del certificato di omologazione del
                                     tipo
                 accettata in data anteriore al 6 ottobre 1977
          2.1. Applicabilita'.
             (a) I requisiti del presente capitolo  si  applicano  ai
          velivoli   subsonici   a  getto  che  al  peso  massimo  di
          omologazione richiedono una lunghezza di pista superiore  a
          610  m  e per i quali l'istanza di rilascio del certificato
          di  omologazione  del  tipo  e'  stata  accettata  in  data
          anteriore  al 6 ottobre 1977. Sono esclusi i velivoli sopra
          descritti che siano:
              (1) equipaggiati  con  motori  aventi  un  rapporto  di
          diluizione  pari  o  superiore  a  2,  per i quali il primo
          certificato di navigabilita' individuale e' stato emesso in
          data anteriore al 1 marzo 1972; ovvero,
              (2) equipaggiati  con  motori  aventi  un  rapporto  di
          diluizione inferiore a 2, per i quali l'istanza di rilascio
          del certificato di omologazione del tipo e' stata accettata
          in  data anteriore al 1 gennaio 1969 e per i quali il primo
          certificato di navigabilita' individuale e' stato emesso in
          data anteriore al 1 gennaio 1976.
            Nota: La lunghezza  di  pista  va  intesa  al  netto  del
          prolungamento  di  arresto  e  del  prolungamento libero da
          ostacoli.
             (b) I requisiti del presente capitolo si applicano anche
          alle versioni derivate dei velivoli di cui alla  precedente
          lettera  (a)  per i quali l'istanza di rilascio di varianti
          al certificato di omologazione del tipo e' stata  accettata
          in data pari o successiva al 26 novembre 1981.
          2.2. Valutazione del rumore.
             La valutazione del rumore sara' effettuata in EPNdB (Ef-
          fective   Perceived   Noise  decibels),  secondo  i  metodi
          stabiliti dal Registro Aeronautico Italiano.
          2.3. Punti di misura del rumore.
             Il rumore  prodotto  dal  velivolo,  quando  questo  sia
          sottoposto  alle prove eseguite in accordo con le procedure
          per le prove in volo di cui in 2.6, non dovra'  superare  i
          livelli specificati in 2.4, rilevati nei seguenti punti:
              (a)  Punto  di misura laterale: il punto ubicato su una
          parallela alla mezzeria della pista distante  650  m  dalla
          mezzeria  stessa,  nel  quale  il livello di rumore risulti
          massimo durante il decollo.
              (b) Punto di misura di sorvolo: il  punto  ubicato  sul
          prolungamento  della  mezzeria della pista, ad una distanza
          di 6500 m dal punto di inizio della corsa di rullaggio  per
          il decollo.
              (c)  Punto di misura di avvicinamento: il punto ubicato
          sul terreno, sul prolungamento della mezzeria della  pista,
          120  m  verticalmente  al  disotto  del sentiero di discesa
          avente una pendenza di 3 gradi ed origine in un punto posto
          a 300 m oltre  la  soglia  pista.  Su  terreno  piano  tale
          ubicazione  corrisponde  ad  un punto distante 2000 m dalla
          soglia pista.
          2.4. Livelli massimi di rumore.
             (a) I livelli massimi di rumore, determinati  secondo  i
          metodi  di valutazione di cui in 2.2, non dovranno superare
          i seguenti valori per i velivoli di cui in 2.1(a):
              (1) nei punti di misura laterali  e  di  avvicinamento:
          108  EPNdB  per velivoli certificati per un peso massimo di
          decollo di 272.000 kg o superiore, con riduzione di 2 EPNdB
          quando il peso massimo si riduca alla  meta'  del  suddetto
          valore  di  272.000  kg,  e cosi' via, scendendo fino a 102
          EPNdB per  un  peso  massimo  di  certificazione  uguale  o
          inferiore a 34.000 kg;
              (2)  nel  punto  di  misura  di  sorvolo: 108 EPNdB per
          aeromobili certificati per un peso massimo  di  decollo  di
          272.000  kg o superiore, con riduzione di 5 EPNdB quando il
          peso massimo si riduca alla meta' del  suddetto  valore  di
          272.000  kg,  e cosi' via, scendendo fino a 93 EPNdB per un
          peso massimo di certificazione uguale o inferiore a  34.000
          kg.
             (b)  I  livelli massimi di rumore, determinati secondo i
          metodi di valutazione di cui in 2.2, non dovranno  superare
          i seguenti valori per i velivoli di cui in 2.1(b):
              (1)  nel  punto  di  misura  laterale:  106  EPNdB  per
          velivoli certificati per un  peso  massimo  di  decollo  di
          400.000  kg  o superiore, e 97 EPNdB per un peso massimo di
          certificazione uguale o inferiore a 35.000 kg;
              (2) Nel punto di misura di sorvolo:
               (i)  104  EPNdB  per  velivoli  fino   a   2   motori,
          certificati  per un peso massimo di decollo di 325.000 kg o
          superiore, con riduzione di 4 EPNdB quando il peso  massimo
          si  riduca  alla meta' del suddetto valore di 325.000 kg, e
          cosi' via, scendendo fino e non oltre a 93 EPNdB;
               (ii) come indicato in (i), ma con 107 EPNdB  al  posto
          di  104 EPNdB, ovvero come indicato in 2.4(a)(2), quale dei
          due sia inferiore, per velivoli con 3 motori;
               (iii) come indicato in (i), ma con 108 EPNdB al  posto
          di  104 EPNdB, ovvero come indicato in 2.4(a)(2), quale dei
          due sia inferiore, per velivoli con 4 o piu' motori.
              (3) Nel punto di misura di avvicinamento: 108 EPNdB per
          velivoli  certificati  per  un  peso  massimo di decollo di
          280.000 kg o superiore, e 101 EPNdB per un peso massimo  di
          certificazione uguale o inferiore a 35.000 kg.
             Nota:  I  livelli  massimi di rumore variano linearmente
          con il logaritmo del peso del velivolo.
          2.5. Eccedenze e compensazione.
             Se i livelli  massimi  di  rumore  vengono  superati  in
          corrispondenza di uno o due punti di misura:
              (a)   la  somma  delle  eccedenze  non  deve  risultare
          maggiore di 4  EPNdB  elevabile  a  5  EPNdB  per  velivoli
          quadrimotori, equipaggiati con motori aventi un rapporto di
          diluizione  pari  o superiore a 2, per i quali l'istanza di
          rilascio del certificato di omologazione del tipo e'  stata
          accettata in data anteriore al 1 dicembre 1969;
              (b)  nessuna  eccedenza rilevata in un singolo punto di
          misura deve essere maggiore di 3 EPNdB;
              (c) la somma delle eccedenze dovra'  essere  compensata
          da corrispondenti riduzioni rilevate nei rimanenti punti di
          misura.
          2.6. Procedure per le prove in volo.
             (a) Procedura di prova per la fase di decollo:
              (1)  dovra'  essere  usata  la  spinta media di decollo
          dall'inizio del decollo fino ad un  punto  in  cui  si  sia
          raggiunta  una  altezza  di  almeno  210 m al disopra della
          pista; successivamente la spinta non dovra' essere  ridotta
          al  disotto  del valore necessario a mantenere un gradiente
          di salita del 4 per cento almeno.
             Nota: La spinta media di decollo e' la spinta di decollo
          rappresentativa delle caratteristiche medie dei  motori  di
          serie;
              (2)  una velocita' di almeno V2 + 19 km/h dovra' essere
          raggiunta appena possibile dopo il distacco e dovra' quindi
          essere  mantenuta  per  tutta  la  durata  della  prova  di
          decollo;
              (3)  per  tutta la durata della prova di decollo per la
          certificazione acustica dovra' essere mantenuta costante la
          configurazione di  decollo  (eccettuata  la  posizione  del
          carrello) scelta dal richiedente.
             (b) Procedura di prova per la fase di avvicinamento:
              (1)  il  velivolo  dovra'  essere  stabilizzato  su  un
          sentiero di discesa inclinato di 3 (Piu' o Meno) 0,5 ;
              (2)  l'avvicinamento  dovra'  essere  eseguito  ad  una
          velocita'  stabilizzata  non  inferiore ad 1,3 VfB012s + 19
          km/h, con spinta stabilizzata durante l'avvicinamento ed il
          sorvolo del punto di misura, e dovra'  continuare  fino  ad
          effettuare un normale contatto con il terreno;
              (3) la configurazione del velivolo dovra' essere quella
          comprendente  la  massima  escursione  ammissibile  per gli
          ipersostentatori.
             Nota: Materiale guida sull'uso di procedure  equivalenti
          e'  fornito nell''Environmental Technical Manual on the use
          of Procedures in the Noise Certification of  Aircraft  (Doc
          9501)'".
                                   "Capitolo 3
                          VELIVOLI SUBSONICI A GETTO
            Istanza di rilascio del certificato di omologazione del
                                     tipo
             accettata in data pari o successiva al 6 ottobre 1977
          3.1. Applicabilita'.
             I  requisiti  del  presente  capitolo  si applicano alle
          versioni base e derivate dei velivoli subsonici a getto che
          al peso massimo di omologazione richiedono una lunghezza di
          pista superiore a 610 m e per i quali l'istanza di rilascio
          del certificato di omologazione del tipo e' stata accettata
          in data pari o successiva al 6 ottobre 1977.
             Nota: La lunghezza di  pista  va  intesa  al  netto  del
          prolungamento  di  arresto  e  del  prolungamento libero da
          ostacoli.
          3.2. Valutazione del rumore.
             La valutazione del rumore sara' effettuata in EPNdB (Ef-
          fective Perceived Noise decibels) secondo metodi  stabiliti
          dal Registro Aeronautico Italiano (RAI).
          3.3. Punti di misura del rumore.
             Il  rumore  prodotto  dal  velivolo,  quando  questo sia
          sottoposto alle prove eseguite in accordo con  i  requisiti
          del  presente  capitolo,  non  dovra'  superare  i  livelli
          specificati  in  3.4,  rilevati  nei  seguenti   punti   di
          riferimento:
              (a)  punto  di misura laterale: il punto ubicato su una
          parallela alla mezzeria della pista distante  450  m  dalla
          mezzeria  stessa,  nel  quale  il livello di rumore risulti
          massimo durante il decollo;
              (b) punto di misura di sorvolo: il  punto  ubicato  sul
          prolungamento  della  mezzeria della pista, ad una distanza
          di 6500 m dal punto di inizio della corsa di rullaggio  per
          il decollo;
              (c)  punto di misura di avvicinamento: il punto ubicato
          sul terreno, sul prolungamento della mezzeria della  pista,
          120  m  verticalmente  al  disotto  del sentiero di discesa
          avente una pendenza di 3 gradi ed origine in un punto posto
          a 300 m oltre  la  soglia  pista.  Su  terreno  piano  tale
          ubicazione  corrisponde  ad  un punto distante 2000 m dalla
          soglia pista.
             Se le prove vengono eseguite in punti diversi da  quelli
          indicati  alle  precedenti  lettere  (a), (b) e (c), i dati
          rilevati dovranno essere corretti con lo stesso  metodo  da
          impiegarsi  quando  le  traiettorie  di  volo realizzate si
          scostano da quelle prese a riferimento.
             I punti di misura dovranno essere in numero  sufficiente
          a  determinare  con chiarezza il livello massimo del rumore
          raggiunto lungo la linea laterale presa in esame.  Dovranno
          inoltre  essere  condotte  misure  simultanee  in  un punto
          ubicato  in  posizione  simmetrica  sull'altro  lato  della
          pista.
             Il  richiedente  dovra' dimostrare al RAI che durante le
          prove di volo, i livelli di  rumore  nei  punti  di  misura
          laterale   e   di  sorvolo  non  sono  stati  separatamente
          ottimizzati a spese uno dell'altro.
          3.4. Livelli massimi di rumore.
             (a) I livelli massimi di rumore, determinati  secondo  i
          metodi  di valutazione di cui in 3.2, non dovranno superare
          i seguenti valori:
              (1)  nel  punto  di  misura  laterale:  103  EPNdB  per
          velivoli  certificati  per  un  peso  massimo di decollo di
          400.000 kg o superiore, e 94 EPNdB per un peso  massimo  di
          certificazione uguale o inferiore a 35.000 kg;
              (2) nel punto di misura di sorvolo:
               (i)   101   EPNdB   per  velivoli  fino  a  2  motori,
          certificati per un peso massimo di decollo di 385.000 kg  o
          superiore,  con riduzione di 4 EPNdB quando il peso massimo
          si riduca alla meta' del suddetto valore di 385.000  kg,  e
          cosi' via, scendendo fino e non oltre a 89 EPNdB;
               (ii)  come  indicato in (i), ma con 104 EPNdB al posto
          di 101 EPNdB per velivoli con 3 motori;
               (iii) come indicato in (i), ma con 106 EPNdB al  posto
          di 101 EPNdB per velivoli con 4 o piu' motori;
              (3) nel punto di misura di avvicinamento: 105 EPNdB per
          velivoli  certificati  per  un  peso  massimo di decollo di
          280.000 kg o superiore, e 98 EPNdB per un peso  massimo  di
          certificazione uguale o inferiore a 35.000 kg.
             (b)  Il  livello di rumore misurato e corretto nel punto
          di sorvolo va aumentato di 1 EPNdB se si fa riferimento  ad
          una temperatura ambiente di 15 C (v. 3.6.1 (e) (2)).
             Nota:  I  livelli  massimi di rumore variano linearmente
          con il logaritmo del peso del velivolo.
          3.5. Eccedenze e compensazione.
             Se i livelli  massimi  di  rumore  vengono  superati  in
          corrispondenza di uno o due punti di misura:
              (a)   la  somma  delle  eccedenze  non  deve  risultare
          maggiore di 3 EPNdB;
              (b) nessuna eccedenza rilevata in un singolo  punto  di
          misura deve essere maggiore di 2 EPNdB;
              (c)  la  somma delle eccedenze dovra' essere compensata
          da corrispondenti riduzioni rilevate nei rimanenti punti di
          misura.
          3.6.  Procedure  di  riferimento  per   la   certificazione
          acustica.
          3.6.1. Condizioni generali.
             (a) Le procedure di riferimento dovranno essere conformi
          ai pertinenti requisiti di aeronavigabilita'.
             (b)  Il  calcolo  delle procedure di riferimento e delle
          traiettorie di volo dovranno essere approvate dal RAI.
             (c) Le procedure di riferimento per le fasi di decollo e
          di avvicinamento sono stabilite rispettivamente in 3.6.2  e
          3.6.3  con l'eccezione di quanto specificato nel successivo
          punto (d).
             (d) Se il richiedente dimostra che le caratteristiche di
          progetto del velivolo non consentono di eseguire i voli  in
          accordo con quanto stabilito in 3.6.2 e 3.6.3, le procedure
          di riferimento:
              (1)  potranno  derogare  da quelle stabilite in 3.6.2 e
          3.6.3 solo per le parti la cui dimostrazione di conformita'
          e' resa impossibile dalle caratteristiche di progetto;
              (2) dovranno essere approvate dal RAI.
             (e)  Le  procedure  di   riferimento   dovranno   essere
          calcolate nelle seguenti condizioni atmosferiche:
              (1)  pressione  atmosferica  al livello del mare pari a
          1013,25 mb;
              (2) temperatura ambiente di 25 C (ISA + 10 C),  a  meno
          che il RAI consenta di utilizzare il valore di 15 C;
              (3) umidita' relativa del 70%;
              (4) assenza di vento.
             Nota:   L'atmosfera   di   riferimento   in  termini  di
          temperatura ed umidita'  relativa  e'  omogenea  quando  e'
          usata  per  il  calcolo  dei  coefficienti  di assorbimento
          atmosferico.
          3.6.2. Procedura di riferimento per la fase di decollo.
             La traiettoria di volo  nella  fase  di  decollo  dovra'
          essere calcolata come segue:
              (a)  dovra'  essere  usata  la  spinta media di decollo
          dall'inizio del decollo fino ad un punto in  cui  si  siano
          raggiunte  le  altezze al disopra della pista di almeno 300
          m, 260 m, 210 m rispettivamente per  velivoli  fino  a  due
          motori, con tre motori e con quattro o piu' motori;
             Nota: La spinta media di decollo e' la spinta di decollo
          rappresentativa  delle  caratteristiche medie dei motori di
          serie.
              (b) fino al raggiungimento delle altezze  di  cui  alla
          precedente lettera (a), la spinta non dovra' essere ridotta
          al  disotto  del valore necessario a mantenere un gradiente
          di salita del 4% con tutti i motori funzionanti oppure,  se
          maggiore,   del  valore  necessario  a  mantenere  il  volo
          livellato con il motore critico inoperativo;
              (c) la velocita' di salita nella fase  di  decollo  con
          tutti  i  motori  funzionanti,  scelta  dal richiedente non
          inferiore VfB0122 + 19 km/h, ma non superiore a  VfB0122  +
          37  km/h,  dovra' essere raggiunta appena possibile dopo il
          distacco e dovra' essere  mantenuta  per  tutta  la  durata
          della prova di decollo;
              (d) la configurazione di decollo scelta dal richiedente
          dovra'  essere mantenuta costante per tutta la durata della
          prova di decollo, eccettuata la posizione del carrello  che
          puo' essere retratto;
              (e)  il  peso del velivolo al rilascio dei freni dovra'
          corrispondere a quello massimo  di  decollo  per  il  quale
          viene richiesta la certificazione acustica.
          3.6.3.   Procedura   di   riferimento   per   la   fase  di
          avvicinamento.
             La traiettoria  di  volo  nella  fase  di  avvicinamento
          dovra' essere calcolata come segue:
              (a)  il  velivolo  dovra'  essere  stabilizzato  su  un
          sentiero di discesa inclinato di 3 ;
              (b)  l'avvicinamento  dovra'  essere  eseguito  ad  una
          velocita' stabilizzata non inferiore a  1,3  VfB012s  +  19
          km/h  con spinta stabilizzata durante l'avvicinamento ed il
          sorvolo del punto di misura, e dovra'  continuare  fino  ad
          effettuare un normale contatto con il terreno;
              (c)  per tutta la durata della procedura di riferimento
          nella  fase  di  avvicinamento,  dovra'  essere   mantenuta
          costante  la  configurazione  di  avvicinamento usata nelle
          prove della certificazione di aeronavigabilita', eccettuata
          la posizione del carrello che deve essere esteso;
              (d) il peso del velivolo al  contatto  con  il  terreno
          dovra'   essere   pari  a  quello  massimo  di  atterraggio
          consentito nella configurazione di  avvicinamento  definita
          alla lettera (c) precedente per il quale viene richiesta la
          certificazione acustica;
              (e)  dovra'  essere  utilizzata  la configurazione piu'
          critica (quella cioe' che produce i piu'  alti  livelli  di
          rumore)   al   peso   per   il  quale  viene  richiesta  la
          certificazione acustica e con il normale spiegamento  delle
          superfici  aerodinamiche  di  comando inclusi i dispositivi
          che producono portanza e resistenza.
          3.7. Procedure di prova.
             (a) Le procedure di prova dovranno essere approvate  dal
          RAI.
             (b)  Le  procedure  di  prova  e  la  misura  del rumore
          dovranno essere eseguite e sviluppate in un modo  approvato
          che  consenta  di  effettuare  la valutazione del rumore in
          EPNdB secondo metodi stabiliti dal RAI.
             (c) I dati acustici  dovranno  essere  corretti  secondo
          metodi  stabiliti dal RAI per riportarli alle condizioni di
          riferimento specificate nel presente  capitolo.  Parimenti,
          dovranno essere effettuate le correzioni per la velocita' e
          la spinta.
             (d)  Se  le  prove  sono eseguite con un peso diverso da
          quello per  il  quale  viene  richiesta  la  certificazione
          acustica,  la  necessaria  correzione del livello di rumore
          non dovra' superare  2  EPNdB  al  decollo  e  1  EPNdB  in
          avvicinamento.  I  dati  da  utilizzare  per  stabilire  la
          variazione  del  livello  di  rumore  con  il  peso,  nelle
          condizioni   di  prove  relative  sia  al  decollo  che  in
          avvicinamento dovranno essere approvate dal  RAI.  In  modo
          analogo, la necessaria correzione del livello di rumore non
          dovra'  superare  2  EPNdB quando la traiettoria di volo in
          avvicinamento realizzata nella prova si scosta da quella di
          riferimento.
             (e) Nelle condizioni di avvicinamento, le  procedure  di
          prova saranno accettate se il velivolo seguira' un sentiero
          di discesa inclinato di 3 (Piu' o Meno) 0,5 .
             (f)  Se nelle prove vengono seguite procedure diverse da
          quelle a riferimento,  ma  ad  esse  equivalenti,  dovranno
          essere  approvati dal RAI le procedure stesse ed i relativi
          metodi  per  correggere  i  risultati.  L'ammontare   delle
          correzioni non potra' comunque superare 16 EPNdB al decollo
          e  8  EPNdB in avvicinamento e, qualora risultino superiori
          rispettivamente a 8 EPNdB e 4 EPNdB, i  livelli  di  rumore
          cosi'  corretti  dovranno  essere inferiori a quelli limite
          ammessi ridotti di 2 EPNdB.
             Nota: Materiale guida sull'uso di procedure  equivalenti
          e'  fornito  nel 'Environmental Technical Manual on the use
          of Procedures in the Noise Certification of  Aircraft  (Doc
          9501)'".