IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il codice della navigazione, emanato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165, con cui all'art. 10 e' stata istituita un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, commisurata alla rumorosita' degli aeromobili; Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, modificata e integrata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, sui diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile, nonche' dalla legge 2 ottobre 1991, n. 316, contenente disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo; Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1983, n. 213, che ha disposto in ordine alla regolamentazione del certificato acustico dei velivoli da attuarsi con decreto del Ministro dei trasporti; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 3 dicembre 1983 sulla certificazione acustica dei velivoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085, sulle modalita' per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso dall'adunanza generale nella seduta del 9 aprile 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 agosto 1993; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente; EMANA il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'imposta erariale istituita dall'art. 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, consistente in un aumento percentuale dell'importo dei diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e' fissata nelle seguenti misure: a) 20 per cento, per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica, con esclusione dei velivoli ad uso antincendio, acrobatico, agricolo, dei motoalianti e dei velivoli amatoriali; b) 15 per cento per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale; c) 5 per cento, per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI citato alla lettera b) e per i velivoli ad elica muniti di certificazione acustica.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - L'art. 10 del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti) cosi' recita: "Art. 10. - 1. E' istituita un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni (v. appresso, n.d.r.). 2. Le modalita' per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonche' la misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. L'imposta erariale non puo' superare in ogni caso il 20 per cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata alla rumorosita' degli aeromobili graduata con attribuzioni di incrementi o riduzioni di aliquota secondo le norme internazionali di certificazione del rumore. 4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti risultanti in sede consuntiva e' assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento e' assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente". Il testo dell'art. 2 della legge n. 324/1976 (Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile), sopracitato, e' il seguente: "Art. 2. - I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue: 1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale: L. 800 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; L. 1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata; 2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica: L. 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; L. 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata. I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attivita' commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi". La misura dei diritti di approdo e di partenza e' stata elevata, da ultimo, con D.P.R. 9 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 1992. Note alle premesse: - Per il testo dell'art. 10 del D.L. n. 90/1990 si veda in nota al titolo. - La legge n. 213/1983 reca modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea. Si trascrive il testo dei primi due commi del relativo art. 10: "Le categorie di aeromobili, di cui all'art. 771 del codice della navigazione, che debbono essere muniti del certificato acustico, i requisiti e le modalita' per ottenerlo e le eventuali deroghe saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformita' della normativa adottata dalla Comunita' economica europea relativamente alla limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici. Con lo stesso decreto sara' determinata la data entro la quale tutti gli aeromobili dovranno essere forniti del certificato di cui sopra". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 10 del D.L. n. 90/1990 si veda in nota al titolo. - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 324/1976 si veda in nota al titolo. - I capitoli 2 e 3 dell'allegato XVI alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, approvata con D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 616, cosi' recitano (versione non ufficiale): "Capitolo 2 VELIVOLI SUBSONICI A GETTO Istanza di rilascio del certificato di omologazione del tipo accettata in data anteriore al 6 ottobre 1977 2.1. Applicabilita'. (a) I requisiti del presente capitolo si applicano ai velivoli subsonici a getto che al peso massimo di omologazione richiedono una lunghezza di pista superiore a 610 m e per i quali l'istanza di rilascio del certificato di omologazione del tipo e' stata accettata in data anteriore al 6 ottobre 1977. Sono esclusi i velivoli sopra descritti che siano: (1) equipaggiati con motori aventi un rapporto di diluizione pari o superiore a 2, per i quali il primo certificato di navigabilita' individuale e' stato emesso in data anteriore al 1 marzo 1972; ovvero, (2) equipaggiati con motori aventi un rapporto di diluizione inferiore a 2, per i quali l'istanza di rilascio del certificato di omologazione del tipo e' stata accettata in data anteriore al 1 gennaio 1969 e per i quali il primo certificato di navigabilita' individuale e' stato emesso in data anteriore al 1 gennaio 1976. Nota: La lunghezza di pista va intesa al netto del prolungamento di arresto e del prolungamento libero da ostacoli. (b) I requisiti del presente capitolo si applicano anche alle versioni derivate dei velivoli di cui alla precedente lettera (a) per i quali l'istanza di rilascio di varianti al certificato di omologazione del tipo e' stata accettata in data pari o successiva al 26 novembre 1981. 2.2. Valutazione del rumore. La valutazione del rumore sara' effettuata in EPNdB (Ef- fective Perceived Noise decibels), secondo i metodi stabiliti dal Registro Aeronautico Italiano. 2.3. Punti di misura del rumore. Il rumore prodotto dal velivolo, quando questo sia sottoposto alle prove eseguite in accordo con le procedure per le prove in volo di cui in 2.6, non dovra' superare i livelli specificati in 2.4, rilevati nei seguenti punti: (a) Punto di misura laterale: il punto ubicato su una parallela alla mezzeria della pista distante 650 m dalla mezzeria stessa, nel quale il livello di rumore risulti massimo durante il decollo. (b) Punto di misura di sorvolo: il punto ubicato sul prolungamento della mezzeria della pista, ad una distanza di 6500 m dal punto di inizio della corsa di rullaggio per il decollo. (c) Punto di misura di avvicinamento: il punto ubicato sul terreno, sul prolungamento della mezzeria della pista, 120 m verticalmente al disotto del sentiero di discesa avente una pendenza di 3 gradi ed origine in un punto posto a 300 m oltre la soglia pista. Su terreno piano tale ubicazione corrisponde ad un punto distante 2000 m dalla soglia pista. 2.4. Livelli massimi di rumore. (a) I livelli massimi di rumore, determinati secondo i metodi di valutazione di cui in 2.2, non dovranno superare i seguenti valori per i velivoli di cui in 2.1(a): (1) nei punti di misura laterali e di avvicinamento: 108 EPNdB per velivoli certificati per un peso massimo di decollo di 272.000 kg o superiore, con riduzione di 2 EPNdB quando il peso massimo si riduca alla meta' del suddetto valore di 272.000 kg, e cosi' via, scendendo fino a 102 EPNdB per un peso massimo di certificazione uguale o inferiore a 34.000 kg; (2) nel punto di misura di sorvolo: 108 EPNdB per aeromobili certificati per un peso massimo di decollo di 272.000 kg o superiore, con riduzione di 5 EPNdB quando il peso massimo si riduca alla meta' del suddetto valore di 272.000 kg, e cosi' via, scendendo fino a 93 EPNdB per un peso massimo di certificazione uguale o inferiore a 34.000 kg. (b) I livelli massimi di rumore, determinati secondo i metodi di valutazione di cui in 2.2, non dovranno superare i seguenti valori per i velivoli di cui in 2.1(b): (1) nel punto di misura laterale: 106 EPNdB per velivoli certificati per un peso massimo di decollo di 400.000 kg o superiore, e 97 EPNdB per un peso massimo di certificazione uguale o inferiore a 35.000 kg; (2) Nel punto di misura di sorvolo: (i) 104 EPNdB per velivoli fino a 2 motori, certificati per un peso massimo di decollo di 325.000 kg o superiore, con riduzione di 4 EPNdB quando il peso massimo si riduca alla meta' del suddetto valore di 325.000 kg, e cosi' via, scendendo fino e non oltre a 93 EPNdB; (ii) come indicato in (i), ma con 107 EPNdB al posto di 104 EPNdB, ovvero come indicato in 2.4(a)(2), quale dei due sia inferiore, per velivoli con 3 motori; (iii) come indicato in (i), ma con 108 EPNdB al posto di 104 EPNdB, ovvero come indicato in 2.4(a)(2), quale dei due sia inferiore, per velivoli con 4 o piu' motori. (3) Nel punto di misura di avvicinamento: 108 EPNdB per velivoli certificati per un peso massimo di decollo di 280.000 kg o superiore, e 101 EPNdB per un peso massimo di certificazione uguale o inferiore a 35.000 kg. Nota: I livelli massimi di rumore variano linearmente con il logaritmo del peso del velivolo. 2.5. Eccedenze e compensazione. Se i livelli massimi di rumore vengono superati in corrispondenza di uno o due punti di misura: (a) la somma delle eccedenze non deve risultare maggiore di 4 EPNdB elevabile a 5 EPNdB per velivoli quadrimotori, equipaggiati con motori aventi un rapporto di diluizione pari o superiore a 2, per i quali l'istanza di rilascio del certificato di omologazione del tipo e' stata accettata in data anteriore al 1 dicembre 1969; (b) nessuna eccedenza rilevata in un singolo punto di misura deve essere maggiore di 3 EPNdB; (c) la somma delle eccedenze dovra' essere compensata da corrispondenti riduzioni rilevate nei rimanenti punti di misura. 2.6. Procedure per le prove in volo. (a) Procedura di prova per la fase di decollo: (1) dovra' essere usata la spinta media di decollo dall'inizio del decollo fino ad un punto in cui si sia raggiunta una altezza di almeno 210 m al disopra della pista; successivamente la spinta non dovra' essere ridotta al disotto del valore necessario a mantenere un gradiente di salita del 4 per cento almeno. Nota: La spinta media di decollo e' la spinta di decollo rappresentativa delle caratteristiche medie dei motori di serie; (2) una velocita' di almeno V2 + 19 km/h dovra' essere raggiunta appena possibile dopo il distacco e dovra' quindi essere mantenuta per tutta la durata della prova di decollo; (3) per tutta la durata della prova di decollo per la certificazione acustica dovra' essere mantenuta costante la configurazione di decollo (eccettuata la posizione del carrello) scelta dal richiedente. (b) Procedura di prova per la fase di avvicinamento: (1) il velivolo dovra' essere stabilizzato su un sentiero di discesa inclinato di 3 (Piu' o Meno) 0,5 ; (2) l'avvicinamento dovra' essere eseguito ad una velocita' stabilizzata non inferiore ad 1,3 VfB012s + 19 km/h, con spinta stabilizzata durante l'avvicinamento ed il sorvolo del punto di misura, e dovra' continuare fino ad effettuare un normale contatto con il terreno; (3) la configurazione del velivolo dovra' essere quella comprendente la massima escursione ammissibile per gli ipersostentatori. Nota: Materiale guida sull'uso di procedure equivalenti e' fornito nell''Environmental Technical Manual on the use of Procedures in the Noise Certification of Aircraft (Doc 9501)'". "Capitolo 3 VELIVOLI SUBSONICI A GETTO Istanza di rilascio del certificato di omologazione del tipo accettata in data pari o successiva al 6 ottobre 1977 3.1. Applicabilita'. I requisiti del presente capitolo si applicano alle versioni base e derivate dei velivoli subsonici a getto che al peso massimo di omologazione richiedono una lunghezza di pista superiore a 610 m e per i quali l'istanza di rilascio del certificato di omologazione del tipo e' stata accettata in data pari o successiva al 6 ottobre 1977. Nota: La lunghezza di pista va intesa al netto del prolungamento di arresto e del prolungamento libero da ostacoli. 3.2. Valutazione del rumore. La valutazione del rumore sara' effettuata in EPNdB (Ef- fective Perceived Noise decibels) secondo metodi stabiliti dal Registro Aeronautico Italiano (RAI). 3.3. Punti di misura del rumore. Il rumore prodotto dal velivolo, quando questo sia sottoposto alle prove eseguite in accordo con i requisiti del presente capitolo, non dovra' superare i livelli specificati in 3.4, rilevati nei seguenti punti di riferimento: (a) punto di misura laterale: il punto ubicato su una parallela alla mezzeria della pista distante 450 m dalla mezzeria stessa, nel quale il livello di rumore risulti massimo durante il decollo; (b) punto di misura di sorvolo: il punto ubicato sul prolungamento della mezzeria della pista, ad una distanza di 6500 m dal punto di inizio della corsa di rullaggio per il decollo; (c) punto di misura di avvicinamento: il punto ubicato sul terreno, sul prolungamento della mezzeria della pista, 120 m verticalmente al disotto del sentiero di discesa avente una pendenza di 3 gradi ed origine in un punto posto a 300 m oltre la soglia pista. Su terreno piano tale ubicazione corrisponde ad un punto distante 2000 m dalla soglia pista. Se le prove vengono eseguite in punti diversi da quelli indicati alle precedenti lettere (a), (b) e (c), i dati rilevati dovranno essere corretti con lo stesso metodo da impiegarsi quando le traiettorie di volo realizzate si scostano da quelle prese a riferimento. I punti di misura dovranno essere in numero sufficiente a determinare con chiarezza il livello massimo del rumore raggiunto lungo la linea laterale presa in esame. Dovranno inoltre essere condotte misure simultanee in un punto ubicato in posizione simmetrica sull'altro lato della pista. Il richiedente dovra' dimostrare al RAI che durante le prove di volo, i livelli di rumore nei punti di misura laterale e di sorvolo non sono stati separatamente ottimizzati a spese uno dell'altro. 3.4. Livelli massimi di rumore. (a) I livelli massimi di rumore, determinati secondo i metodi di valutazione di cui in 3.2, non dovranno superare i seguenti valori: (1) nel punto di misura laterale: 103 EPNdB per velivoli certificati per un peso massimo di decollo di 400.000 kg o superiore, e 94 EPNdB per un peso massimo di certificazione uguale o inferiore a 35.000 kg; (2) nel punto di misura di sorvolo: (i) 101 EPNdB per velivoli fino a 2 motori, certificati per un peso massimo di decollo di 385.000 kg o superiore, con riduzione di 4 EPNdB quando il peso massimo si riduca alla meta' del suddetto valore di 385.000 kg, e cosi' via, scendendo fino e non oltre a 89 EPNdB; (ii) come indicato in (i), ma con 104 EPNdB al posto di 101 EPNdB per velivoli con 3 motori; (iii) come indicato in (i), ma con 106 EPNdB al posto di 101 EPNdB per velivoli con 4 o piu' motori; (3) nel punto di misura di avvicinamento: 105 EPNdB per velivoli certificati per un peso massimo di decollo di 280.000 kg o superiore, e 98 EPNdB per un peso massimo di certificazione uguale o inferiore a 35.000 kg. (b) Il livello di rumore misurato e corretto nel punto di sorvolo va aumentato di 1 EPNdB se si fa riferimento ad una temperatura ambiente di 15 C (v. 3.6.1 (e) (2)). Nota: I livelli massimi di rumore variano linearmente con il logaritmo del peso del velivolo. 3.5. Eccedenze e compensazione. Se i livelli massimi di rumore vengono superati in corrispondenza di uno o due punti di misura: (a) la somma delle eccedenze non deve risultare maggiore di 3 EPNdB; (b) nessuna eccedenza rilevata in un singolo punto di misura deve essere maggiore di 2 EPNdB; (c) la somma delle eccedenze dovra' essere compensata da corrispondenti riduzioni rilevate nei rimanenti punti di misura. 3.6. Procedure di riferimento per la certificazione acustica. 3.6.1. Condizioni generali. (a) Le procedure di riferimento dovranno essere conformi ai pertinenti requisiti di aeronavigabilita'. (b) Il calcolo delle procedure di riferimento e delle traiettorie di volo dovranno essere approvate dal RAI. (c) Le procedure di riferimento per le fasi di decollo e di avvicinamento sono stabilite rispettivamente in 3.6.2 e 3.6.3 con l'eccezione di quanto specificato nel successivo punto (d). (d) Se il richiedente dimostra che le caratteristiche di progetto del velivolo non consentono di eseguire i voli in accordo con quanto stabilito in 3.6.2 e 3.6.3, le procedure di riferimento: (1) potranno derogare da quelle stabilite in 3.6.2 e 3.6.3 solo per le parti la cui dimostrazione di conformita' e' resa impossibile dalle caratteristiche di progetto; (2) dovranno essere approvate dal RAI. (e) Le procedure di riferimento dovranno essere calcolate nelle seguenti condizioni atmosferiche: (1) pressione atmosferica al livello del mare pari a 1013,25 mb; (2) temperatura ambiente di 25 C (ISA + 10 C), a meno che il RAI consenta di utilizzare il valore di 15 C; (3) umidita' relativa del 70%; (4) assenza di vento. Nota: L'atmosfera di riferimento in termini di temperatura ed umidita' relativa e' omogenea quando e' usata per il calcolo dei coefficienti di assorbimento atmosferico. 3.6.2. Procedura di riferimento per la fase di decollo. La traiettoria di volo nella fase di decollo dovra' essere calcolata come segue: (a) dovra' essere usata la spinta media di decollo dall'inizio del decollo fino ad un punto in cui si siano raggiunte le altezze al disopra della pista di almeno 300 m, 260 m, 210 m rispettivamente per velivoli fino a due motori, con tre motori e con quattro o piu' motori; Nota: La spinta media di decollo e' la spinta di decollo rappresentativa delle caratteristiche medie dei motori di serie. (b) fino al raggiungimento delle altezze di cui alla precedente lettera (a), la spinta non dovra' essere ridotta al disotto del valore necessario a mantenere un gradiente di salita del 4% con tutti i motori funzionanti oppure, se maggiore, del valore necessario a mantenere il volo livellato con il motore critico inoperativo; (c) la velocita' di salita nella fase di decollo con tutti i motori funzionanti, scelta dal richiedente non inferiore VfB0122 + 19 km/h, ma non superiore a VfB0122 + 37 km/h, dovra' essere raggiunta appena possibile dopo il distacco e dovra' essere mantenuta per tutta la durata della prova di decollo; (d) la configurazione di decollo scelta dal richiedente dovra' essere mantenuta costante per tutta la durata della prova di decollo, eccettuata la posizione del carrello che puo' essere retratto; (e) il peso del velivolo al rilascio dei freni dovra' corrispondere a quello massimo di decollo per il quale viene richiesta la certificazione acustica. 3.6.3. Procedura di riferimento per la fase di avvicinamento. La traiettoria di volo nella fase di avvicinamento dovra' essere calcolata come segue: (a) il velivolo dovra' essere stabilizzato su un sentiero di discesa inclinato di 3 ; (b) l'avvicinamento dovra' essere eseguito ad una velocita' stabilizzata non inferiore a 1,3 VfB012s + 19 km/h con spinta stabilizzata durante l'avvicinamento ed il sorvolo del punto di misura, e dovra' continuare fino ad effettuare un normale contatto con il terreno; (c) per tutta la durata della procedura di riferimento nella fase di avvicinamento, dovra' essere mantenuta costante la configurazione di avvicinamento usata nelle prove della certificazione di aeronavigabilita', eccettuata la posizione del carrello che deve essere esteso; (d) il peso del velivolo al contatto con il terreno dovra' essere pari a quello massimo di atterraggio consentito nella configurazione di avvicinamento definita alla lettera (c) precedente per il quale viene richiesta la certificazione acustica; (e) dovra' essere utilizzata la configurazione piu' critica (quella cioe' che produce i piu' alti livelli di rumore) al peso per il quale viene richiesta la certificazione acustica e con il normale spiegamento delle superfici aerodinamiche di comando inclusi i dispositivi che producono portanza e resistenza. 3.7. Procedure di prova. (a) Le procedure di prova dovranno essere approvate dal RAI. (b) Le procedure di prova e la misura del rumore dovranno essere eseguite e sviluppate in un modo approvato che consenta di effettuare la valutazione del rumore in EPNdB secondo metodi stabiliti dal RAI. (c) I dati acustici dovranno essere corretti secondo metodi stabiliti dal RAI per riportarli alle condizioni di riferimento specificate nel presente capitolo. Parimenti, dovranno essere effettuate le correzioni per la velocita' e la spinta. (d) Se le prove sono eseguite con un peso diverso da quello per il quale viene richiesta la certificazione acustica, la necessaria correzione del livello di rumore non dovra' superare 2 EPNdB al decollo e 1 EPNdB in avvicinamento. I dati da utilizzare per stabilire la variazione del livello di rumore con il peso, nelle condizioni di prove relative sia al decollo che in avvicinamento dovranno essere approvate dal RAI. In modo analogo, la necessaria correzione del livello di rumore non dovra' superare 2 EPNdB quando la traiettoria di volo in avvicinamento realizzata nella prova si scosta da quella di riferimento. (e) Nelle condizioni di avvicinamento, le procedure di prova saranno accettate se il velivolo seguira' un sentiero di discesa inclinato di 3 (Piu' o Meno) 0,5 . (f) Se nelle prove vengono seguite procedure diverse da quelle a riferimento, ma ad esse equivalenti, dovranno essere approvati dal RAI le procedure stesse ed i relativi metodi per correggere i risultati. L'ammontare delle correzioni non potra' comunque superare 16 EPNdB al decollo e 8 EPNdB in avvicinamento e, qualora risultino superiori rispettivamente a 8 EPNdB e 4 EPNdB, i livelli di rumore cosi' corretti dovranno essere inferiori a quelli limite ammessi ridotti di 2 EPNdB. Nota: Materiale guida sull'uso di procedure equivalenti e' fornito nel 'Environmental Technical Manual on the use of Procedures in the Noise Certification of Aircraft (Doc 9501)'".