IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1959, n. 449; 
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, contenente nuove norme  per
l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita; 
  Visto l'articolo 27 del decreto legislativo 23  dicembre  1992,  n.
515, di attuazione  della  direttiva  90/619/CEE  sulle  disposizioni
riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  sulla  cessazione  dell'obbligo   delle   imprese   che
esercitano l'assicurazione sulla vita di cessione di quota parte  dei
rischi all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e  sul
conseguente obbligo di  restituzione  delle  attivita'  costituite  a
copertura delle riserve tecniche iscritte  a  fronte  delle  cessioni
stesse; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 novembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Dal 1 gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione
sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20  maggio
1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo  unico
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n.  449,  e
agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. 
  2. Dal 1  gennaio  1994  cessa  l'obbligo,  disposto  dal  comma  8
dell'articolo 31 della legge 22 ottobre 1986, n.  742,  di  iscrivere
tra gli elementi dell'attivo un  ammontare  non  inferiore  a  quello
delle riserve tecniche relative alle quote cedute  dalle  imprese  ai
sensi dell'articolo 23 del testo  unico  delle  leggi  sull'esercizio
delle assicurazioni private, approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. 
  3. Dal 1 gennaio 1994 l'obbligo delle imprese di  assicurazione  di
iscrivere tra gli elementi dell'attivo  disponibilita'  comprese  tra
quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 32 della legge  22  ottobre
1986, n. 742, va adempiuto per un ammontare non  inferiore  a  quello
delle riserve tecniche di cui all'articolo  31  della  stessa  legge,
comprese le quote cedute di cui al comma 1. 
  4. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
"  s)  il  credito  nei  confronti  dell'Istituto   nazionale   delle
assicurazioni - INA S.p.a., o dei suoi aventi causa  per  effetto  di
scissione, per la restituzione delle attivita' costituite a copertura
delle riserve  tecniche  iscritte  a  fronte  delle  cessioni  legali
effettuate dalle imprese in base alle  disposizioni  sull'obbligo  di
cessione.". 
  5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., o i  suoi
aventi causa per effetto di scissione, provvedono, entro  il  termine
del  31  dicembre  1998  e  secondo  modalita'  da  concordare,  alla
restituzione  alle  imprese  cedenti  delle  attivita'  costituite  a
copertura delle riserve tecniche iscritte fino al  31  dicembre  1993
per le  quote  cedute  dalle  imprese  ai  sensi  delle  disposizioni
sull'obbligo di  cessione,  al  netto  delle  provvigioni  d'acquisto
rimaste da ammortizzare. 
  6.  A  seguito  della  scissione  dell'Istituto   nazionale   delle
assicurazioni - INA S.p.a., con attribuzione alla  societa'  derivata
delle attivita' costituite a copertura delle riserve tecniche di  cui
al comma 4 e del relativo obbligo di restituzione,  il  trasferimento
di dette attivita' alla nuova societa', che subentra all'INA a  tutti
gli effetti negli obblighi e nei diritti di cui alle leggi richiamate
dal comma 1, esonera l'Istituto nazionale delle assicurazioni  -  INA
S.p.a.,  per  quanto  attiene  all'obbligo  di  restituzione,   dalla
responsabilita'  solidale  di  cui  all'articolo  2504-decies,  comma
secondo, del codice civile.