IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della costituzione;
  Viste  le  risoluzioni  numeri 841, 873, 875 e 864 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente,  in  data  16  giugno
1993,  13  ottobre 1993, 18 ottobre 1993 e 15 settembre 1993, che, in
quanto adottate ai sensi del capitolo VII della Carta  delle  Nazioni
Unite, hanno forza obbligatoria per gli Stati membri;
  Visti  i regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri della CEE
del 24 giugno 1993 e del 28 ottobre 1993 sull'embargo  nei  confronti
di  Haiti  ed  il regolamento approvato dallo stesso Consiglio del 25
ottobre 1993  sull'embargo  nei  confronti  del  movimento  UNITA  in
Angola;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione
da parte italiana ai predetti atti;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 novembre 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia  e
giustizia,  delle  finanze,  del tesoro, del commercio con l'estero e
della marina mercantile;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalla cessione di proprieta', appartenenti al Governo di Haiti o alle
autorita'   di   fatto   in  Haiti,  ovvero  che  siano  controllati,
direttamente o indirettamente da detti soggetti,  o  anche  da  enti,
ovunque  situati  o  costituiti che siano posseduti o controllati dal
Governo e dalle menzionate autorita' in Haiti.
  2. L'indisponibilita' di cui al comma 1  non  opera  nelle  ipotesi
previste dal paragrafo 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite n. 873/1993.
  3.  L'indisponibilita'  di  cui  al  comma  1  non si applica nelle
ipotesi di adempimento di  obbligazioni  legittimamente  assunte  dai
soggetti  previsti nel medesimo comma nei confronti di residenti, con
atto di data certa anteriore alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  4.  Gli  istituti  di  credito e gli altri soggetti che detengono a
qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili dal presente decreto sono
tenuti a darne comunicazione al Ministero  del  tesoro  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.