IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di riutilizzo in un ciclo di produzione o in un ciclo di combustione dei residui derivanti dai cicli di produzione e di consumo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina le attivita' finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo. 2. Il riutilizzo di un residuo in un processo produttivo effettuato nello stesso stabilimento di produzione del residuo, nonche' lo stoccaggio e l'eventuale trattamento a tal fine effettuati sono considerati parte integrante della produzione medesima. 3. Restano sottoposti al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, i residui non destinati al riutilizzo. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione delle direttive n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, con particolare riferimento alla definizione ed alla classificazione dei rifiuti effettuata dalle direttive comuntarie stesse, e dell'applicazione del regolamento CEE n. 259/93.