IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di riutilizzo in un ciclo di produzione o  in
un ciclo di combustione dei residui derivanti dai cicli di produzione
e di consumo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 novembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con  i  Ministri  dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,   della   sanita'   e   per   il
coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente  decreto  disciplina  le  attivita'  finalizzate  al
riutilizzo come materia prima o come fonte  di  energia  dei  residui
derivanti da cicli di produzione o di consumo. 
  2. Il riutilizzo di un residuo in un processo produttivo effettuato
nello stesso stabilimento  di  produzione  del  residuo,  nonche'  lo
stoccaggio e l'eventuale  trattamento  a  tal  fine  effettuati  sono
considerati parte integrante della produzione medesima. 
  3. Restano sottoposti al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  i
residui non destinati al riutilizzo. 
  4. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  in  attesa
dell'attuazione delle direttive n. 91/156/CEE e  n.  91/689/CEE,  con
particolare riferimento alla definizione ed alla classificazione  dei
rifiuti   effettuata   dalle   direttive   comuntarie    stesse,    e
dell'applicazione del regolamento CEE n. 259/93.