La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unita' da pesca per il 1993, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 novembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri DIANA, Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA: Il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 215 del 13 settembre 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 75.