IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere, in attesa del riordino del settore ed al fine di tutelare la salute pubblica, una disciplina transitoria dei requisiti per la produzione di emoderivati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita'; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1990, n. 107, e' sostituito dal seguente: " 3. I centri di frazionamento di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere uno stabilimento di frazionamento e di produzione sul territorio nazionale ed essere in grado di produrre almeno albumina, immunoglobuline di terza generazione e concentrati dei fattori della coagulazione, secondo le piu' moderne conoscenze relative alla sicurezza trasfusionale del paziente ricevente.". 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede al riordino della materia.